DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2005, n.170
Regolamento concernente disciplina delle attività del Genio militare, a norma dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

 

 

Titolo I
ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL GENIO MILITARE

Capo I
Potestà Regolamentare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 3, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il quale prevede l'adozione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, di un apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della legge quadro, per la disciplina delle attività del Genio militare, in relazione ai lavori connessi alle esigenze della difesa militare;

Visto l'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, che demanda al Governo la potestà di emanare uno o più regolamenti recanti norme in materia di servizi amministrativi, di sostegno logistico e di lavori infrastrutturali delle Forze armate, anche coordinando e semplificando le disposizioni contenute nei regolamenti vigenti nelle predette materie;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, concernente regolamento per i lavori del Genio militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, recante regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, ed in particolare l'articolo 2 che affranca dall'accertamento di conformità delle opere d'interesse statale quelle destinate alla difesa militare, nonché l'articolo 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentare in materia edilizia;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sulla disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, concernente regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, recante delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici, ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive;.

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'Assemblea generale in data 25 ottobre 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 giugno 2003;

Acquisito il parere dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, reso dal Consiglio nell'adunanza del 5 novembre 2003;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della difesa;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito di applicazione e calcolo degli importi

1. Il presente regolamento, di seguito denominato regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 7-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, di seguito denominata: "legge", nonché dell'articolo 4-quater, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, disciplina le attività del Genio militare di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di infrastrutture in uso o comunque d'interesse dell'Amministrazione della difesa, di seguito denominata Amministrazione. Sono fatte salve le eccezioni previste per gli interventi ascritti nelle fattispecie di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. nonché gli interventi per lo sviluppo e l'ammodernamento delle strutture dell'Arma dei carabinieri nelle funzioni di forza di polizia o altri interventi, comunque attribuiti dalla legge alla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.

3. Gli importi indicati nel regolamento sono considerati al netto degli oneri fiscali.

 

Art. 2.
Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per Genio militare si intende l'organizzazione dell'Amministrazione della difesa che assicura:

a) la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture di sostegno all'attività istituzionale delle Forze armate;

b) l'amministrazione, la gestione ed il mantenimento dei beni immobili, comunque in uso alle Forze armate per scopi istituzionali.

2. Per ufficiale del Genio si intende l'ufficiale dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotato dei titoli culturali e professionali richiesti dalla legge, in relazione alla natura dell'intervento ed alla funzione assegnatagli, indipendentemente dal suo eventuale inserimento nell'ambito delle strutture ordinative e funzionali che costituiscono il Genio militare.

3. Fino all'avvenuto compimento del processo di conformazione dei percorsi formativi delle Forze armate, é considerato ufficiale del Genio quello in possesso di adeguato titolo di studio e di adeguata capacità tecnico-professionale, ovvero di idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari.

4. Durante il periodo transitorio di cui al comma 3, la adeguata capacità tecnico-professionale o la idonea esperienza nel settore delle infrastrutture militari é riconosciuta con provvedimento del Direttore generale della Direzione generale dei lavori e del demanio di seguito denominata: "Geniodife".

5. I sottufficiali chiamati a collaborare con gli ufficiali del Genio per l'espletamento delle loro funzioni sono sottufficiali appartenenti ai ruoli tecnici, in possesso di titolo di studio adeguato alle mansioni da assolvere ed a tale scopo qualificati presso gli Istituti di formazione militare.

6. Alle attività del Genio militare sovrintende, per gli aspetti tecnici e amministrativi, Geniodife, che rappresenta in materia l'autorità ministeriale, fatta salva la competenza della Direzione generale delle telecomunicazioni, per quanto attiene alle opere speciali, OS 17 e OS 19, di cui all'allegato "A" del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, ove dette opere assumano carattere preminente nell'appalto. Per l'espletamento di quanto di competenza, Geniodife si avvale, di norma nelle rispettive aree, degli organi esecutivi del Genio, territoriali e periferici, previsti dagli ordinamenti delle Forze armate.

7. Per organo tecnico di Forza armata, si intende l'Alto comando o l'Ispettorato, dotato di struttura tecnica, competente in materia di infrastrutture. In relazione agli ordinamenti di Forza armata, alcune funzioni attribuite a tali organismi possono essere demandate a Comandi intermedi. Per organi esecutivi del Genio, si intendono gli enti periferici, territorialmente competenti in relazione agli ordinamenti di Forza armata, provvisti di autonomia amministrativa e al cui comando o direzione é preposto un ufficiale dirigente del Genio.

8. L'individuazione delle esigenze tecnico-operative, l'elaborazione del programma triennale e la redazione dell'elenco annuale dei lavori sono di competenza degli Stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa, quali enti programmatori.

9. Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.

10. Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dell'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:

a) aeroporti ed eliporti;

b) basi navali;

c) caserme;

d) stabilimenti ed arsenali;

e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;

f) depositi munizioni e di sistemi d'arma;

g) comandi di unità operative e di supporto logistico;

h) basi missilistiche;

i) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo;

l) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;

m) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;

n) poligoni e strutture di addestramento;

o) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;

p) alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia, da realizzare ai sensi degli articoli 4, primo comma, e 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497;

q) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;

r) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;

s) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

11. Ove sia necessario realizzare singole infrastrutture riconducibili a opere destinate alla difesa nazionale, ma non comprese nelle categorie di cui al comma 10, si provvede, nei casi di urgenza, mediante provvedimento del Ministro della difesa.

12. Ai fini del presente regolamento, per progetti e lavori  classificati si intendono quelli relativi ad opere delle Forze armate destinate alla difesa militare, dichiarate segrete o eseguibili con speciali misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 33 della legge.

13. Per infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale si intendono quelle necessarie per il sostegno delle missioni all'estero di qualsiasi natura, effettuate dalle Forze armate.

 

Art. 3.
Infrastrutture finanziate con i fondi nazionali

 

1. Le infrastrutture, finanziate con fondi nazionali con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 4 ottobre 1988, n. 436, usate dalle Forze armate per attività non riconducibili alla NATO, e quelle che, pur essendo usate da forze alleate, non sono da realizzare con fondi comuni della NATO, sono realizzate con le procedure previste dal presente regolamento.

 

Art. 4.
Infrastrutture finanziate con fondi comuni della NATO

1. I lavori e le opere finanziati dalla NATO, anche integrati con finanziamento nazionale, in relazione ai quali il Ministero della difesa svolge il ruolo di nazione ospite, sono realizzati con le procedure della NATO.

2. Le infrastrutture destinate al sostegno di missioni della NATO e da queste finanziate totalmente o parzialmente, sono identificate nelle seguenti categorie:

a) aeroporti;

b) basi navali; installazioni carburanti e lubrificanti;

c) comunicazioni;

d) impianti di aiuto alla navigazione;

e) impianti per l'avvistamento anti-sottomarino e naviglio di superficie;

f) impianti per l'avvistamento;

g) quartieri generali di guerra e di pace;

h) installazioni per l'addestramento;

i) installazioni missili terra-terra;

l) installazioni missili terra-aria;

m) depositi di munizioni;

n) siti di immagazzinamento avanzato;

o) di supporto per rinforzi;

p) progetti speciali riguardanti opere non comprese nelle precedenti categorie.

3. In adempimento dell'articolo 5 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, l'Amministrazione é esonerata dall'applicazione delle leggi e dei decreti di recepimento della direttiva medesima e della direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente il coordinamento delle procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, di trasporto e telecomunicazioni. Le richiamate norme di recepimento delle direttive possono essere applicate dall'Amministrazione, per motivate ragioni.

 

Art. 5.
Infrastrutture sul territorio nazionale finanziate da Paesi alleati

1. La realizzazione di infrastrutture sul territorio nazionale, finanziate da Paesi alleati, é disciplinata da appositi memorandum di intesa.

2. Le attività connesse alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, sono espletate da Geniodife sulla base di progetti redatti dal paese alleato, fatti salvi i particolari casi nei quali, su proposta di Geniodife, lo Stato maggiore della difesa autorizzi il paese alleato all'espletamento di tutte le attività connesse alla realizzazione.

3. In entrambi i casi di cui al comma 2, appositi accordi regolano le modalità di controllo da parte delle autorità nazionali e sono applicate le procedure del regolamento con l'eccezione di cui al comma 3, dell'articolo 4.

 

Art. 6.
Infrastrutture realizzate al di fuori del territorio nazionale

1. Le infrastrutture di cui all'articolo 2, comma 13, possono essere richieste nella fase di dispiegamento delle forze o per il prolungamento delle missioni, acquisendo diverso carattere di priorità ed urgenza in rapporto alla situazione operativa e logistica.

 

Art. 7.
Funzionamento delle infrastrutture per la difesa militare

Ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lettera e) del decreto del  Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria cosi' come definiti all'articolo 123, comma 1, lettere a) e b), necessari per assicurare l'efficienza delle infrastrutture nella configurazione in cui sono state realizzate, rientrano nella competenza del vertice della Forza armata.

 

Art. 8.
Mantenimento per l'uso delle infrastrutture della difesa militare

1. Per i lavori di cui all'articolo 7, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture sono disciplinati dal regolamento e da apposite istruzioni tecnico-amministrative.

 

Art. 9.
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici

1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata: "Autorità", ha competenza anche sui lavori del Genio militare ed esercita le sue funzioni in ordine alla realizzazione delle infrastrutture di cui agli articoli 3 e 7, ad esclusione delle opere di cui all'articolo 33 della legge e dell'articolo 122 del presente regolamento.

2. Le comunicazioni all'Autorità, previste dell'articolo 4, comma 17, della legge sono effettuate da Geniodife.

3. Per le attività previste dall'articolo 7, le comunicazioni sono effettuate dall'ente di Forza armata titolare dell'attività negoziale, e sono estese per conoscenza a Geniodife.

4. L'Autorità, ai fini dell'esercizio della vigilanza, può richiedere notizie e chiarimenti fissando i termini entro i quali i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.

5. L'Autorità può convocare, funzionari interessati alle attività di cui ai commi 2 e 3, con preavviso non inferiore a trenta giorni e con l'indicazione degli argomenti su cui devono essere sentiti.

6. L'Autorità può anche inviare, previo preavviso non inferiore a trenta giorni, i funzionari per assumere notizie e chiarimenti presso le sedi degli enti di cui ai commi 2 e 3.

7. Gli enti esecutori degli interventi di cui all'articolo 7, informano Geniodife delle attività dell'Autorità di cui ai commi 4, 5 e 6.

 

Art. 10.
Istruttoria e provvedimenti conseguenti

1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell'articolo 9, l'Autorità delibera l'apertura dell'istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.

2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.

3. Per l'espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla legge, l'Autorità si avvale del Servizio ispettivo fissando l'oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell'ispezione.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, della legge, il procedimento, i diritti, gli obblighi dei soggetti interessati e l'accesso agli atti, sono disciplinati dalle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

Art. 11.
Esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorità

1. L'Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all'articolo 4, commi 6 e 17, della legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all'articolo 10, comma 1-quater, della legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.

2. Decorso il termine, di cui al comma 1, l'Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.

3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili con ricorso al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.

4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, il provvedimento é trasmesso all'Osservatorio dei lavori pubblici.

5. Nel caso di cui all'articolo 4, comma 8, della legge, l'Autorità informa i soggetti competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'Amministrazione é tenuta a comunicare all'Autorità l'esito del procedimento disciplinare.

 

Art. 12.
Attività di controllo del Ministero della difesa sul rispetto delle
procedure per la realizzazione delle infrastrutture

1. Il Ministero della difesa svolge un'autonoma attività di controllo sul rispetto delle procedure per verificare:

a) la regolare trasmissione dei dati all'Osservatorio dei lavori pubblici;

b) la correttezza degli atti tecnico-amministrativi;

c) la qualità dei lavori e delle opere realizzati;

d) il rispetto dei tempi di esecuzione programmati;

e) la regolare tenuta della documentazione tecnico-amministrativa.

2. La funzione ispettiva e di controllo é esercitata da Geniodife, quale titolare dell'amministrazione dei beni immobili, demaniali e patrimoniali, assegnati in uso governativo al Ministero della difesa.

 

Art. 13.
Vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture

1. Gli organi tecnici centrali di Forza armata esercitano l'azione di vigilanza sul mantenimento, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture in conformità alle istruzioni tecnico-amministrative di cui all'articolo 8.

2. Particolari azioni di verifica sono svolte da Geniodife sull'esercizio di impianti speciali, in relazione a specifiche norme di prevenzione antinfortunistica e igiene sul lavoro. La mancata rispondenza alle predette norme comporta la sospensione dell'esercizio dell'impianto.
 Eventuali autorizzazioni per
l'esercizio in deroga possono essere concesse esclusivamente da Geniodife, che determina altresi' i limiti e le condizioni.

 

Art. 14.
Provvedimenti

1. Geniodife informa lo Stato maggiore di Forza armata al quale l'ente appartiene nei casi di:

a) negligente azione di mantenimento delle infrastrutture;

b) mancato aggiornamento dell'inventario;

c) uso di impianti speciali in difformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

 

Art. 15.
Potere sanzionatorio degli organi del Ministero della difesa

1. Lo Stato maggiore competente assegna un termine massimo di trenta giorni per la presentazione di giustificazioni scritte, decorso il quale valuta le giustificazioni presentate e decide in merito, informandone Geniodife.

 

Art. 16.
Fasi del procedimento attuativo

1. Il procedimento attuativo di ogni singolo intervento si compone di tre fasi:

a) progettazione;

b) affidamento;

c) esecuzione.

2. Gli incarichi di responsabile delle fasi del procedimento, o di responsabile unico, sono assegnati:

a) da Geniodife per le opere di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6;

b) dalla Forza armata per i lavori di cui all'articolo 7;

c) dai comandi degli enti di Forza armata nei casi in cui siano incaricati della realizzazione degli interventi.

 

Art. 17.
Responsabili del procedimento

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge, può essere nominato un responsabile per ogni singola fase di cui all'articolo 16, comma 1, o un responsabile unico. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili per ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito degli organici dell'Amministrazione.

2. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

3. Il responsabile del procedimento, é un ufficiale del Genio che  ricopre un incarico dirigenziale. Il responsabile della fase di progettazione e di esecuzione deve, inoltre, essere in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
Nei casi poco complessi, può essere nominato un responsabile unico,
non dirigente, in possesso, di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare. In detti casi, il responsabile del procedimento, può ricoprire anche incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, limitatamente ad interventi di importo non superiore a 100.000 euro.

4. Il responsabile del procedimento, ovvero il responsabile per ogni singola fase, svolge i propri compiti avvalendosi delle risorse assegnate.

5. I responsabili dei procedimenti che violino gli obblighi posti a loro carico dal regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza, sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'articolo 18 della legge e dal relativo regolamento, emanato con decreto del Ministro della difesa 7 febbraio 2003, n. 90, con riferimento all'intervento affidatogli, ferme restando le necessarie sanzioni disciplinari, amministrative e penali.

 

Art. 18.  
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di progettazione

1. Il responsabile per la fase di progettazione:

a) promuove gli accertamenti e le indagini preliminari necessari per la verifica della fattibilità tecnica ed economica degli interventi in relazione agli aspetti operativi che ne hanno generato l'esigenza;

b) verifica, in via generale, la conformità ambientale, Paesistica e territoriale dell'intervento e promuove, ove necessario, l'avvio delle procedure per il rilascio dei pareri da parte dei competenti organi di tutela ambientale e territoriale;

c) accerta e certifica. la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 17, comma 4, della legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei relativi bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;

d) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute del documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;

e) propone, nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare con le ditte per l'illustrazione del progetto e per consentire osservazioni sullo stesso;

f) propone i sistemi di affidamento dei lavori;

g) effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;

h) provvede alla nomina dei progettisti e del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione;

i) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, è responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi alla progettazione dei lavori.

2. Il responsabile per la fase di progettazione, nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:

a) l'avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti;

b) la quantificazione, nell'ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro;

c) l'idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento.

 

Art. 19.
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
affidamento

1. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento:

a) certifica l'ammissibilità dei sistemi di affidamento proposti dal responsabile per la fase di progettazione;

b) garantisce la conformità alle norme di legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti;

c) accerta prima della pubblicazione del bando di gara, tramite il responsabile del procedimento per la fase di progettazione, che

non siano sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari

difformi da quelle vigenti alla data di approvazione del progetto;

d) assicura la messa a disposizione delle ditte concorrenti di

tutta la documentazione prevista a base di gara, ivi compresi i piani

di sicurezza;

e) attiva, nel caso di trattativa privata, le comunicazioni all'Autorità e promuove la gara informale garantendo la pubblicità dei relativi atti;

f) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, é responsabile della correttezza degli elementi d'informazione connessi all'affidamento dei lavori.

 

Art. 20.
Funzioni e compiti del responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione

1. Il responsabile del procedimento per la fase di esecuzione:

a) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;

b) provvede alla nomina del coordinatore in materia di sicurezza e di salute per l'esecuzione dei lavori;

c) accerta che ricorrano le condizioni previste dalla legge per le varianti in corso d'opera;

d) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

e) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;

f) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori;

g) nell'ambito delle comunicazioni all'Autorità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, é responsabile della correttezza degli elementi di informazione connessi all'esecuzione.

2. I responsabili del procedimento per la fase di progettazione e di esecuzione assumono il ruolo di responsabile dei lavori, nell'ambito delle rispettive fasi, ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni.

 

Art. 21.
Conferenza di servizi

1. Ove l'esecuzione di un intervento comporti il coordinamento e l'emissione di pareti da parte di più enti esterni all'Amministrazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede alla convocazione di una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Per progetti di particolare complessità la conferenza di servizi può essere convocata, sulla base del progetto preliminare, allo scopo di accertare le condizioni per ottenere i necessari atti di consenso sul successivo progetto definitivo.

3. Ove necessario e tenuto conto delle esigenze di riservatezza delle opere da realizzare, può essere data pubblicità con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

 

Art. 22.
Accesso agli atti

1. Sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'impresa, nonché tutte le documentazioni ovvero gli atti indicati nei regolamenti del Ministero della difesa di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

 

Art. 23.
Progetti classificati

1. L'accesso agli atti connessi a progetti classificati, come definiti all'articolo 2, comma 12, é consentito solo a soggetti abilitati ai fini della sicurezza.

 

Art. 24.
Disposizioni preliminari

1. Gli enti programmatori elaborano, con il supporto di studi di fattibilità redatti dagli organi tecnici di Forza armata, piani per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

 

Art. 25.
Programmazione triennale - Elenco annuale

1. La programmazione triennale degli interventi, di singolo importo superiore a 100.000 euro, elaborata dagli Enti programmatori é articolata in settori corrispondenti ai capitoli di spesa previsti per le attività infrastrutturali del Ministero della difesa ed é basata sulle risorse finanziarie prevedibili, incluse quelle derivanti dal trasferimento della proprietà di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 5-ter, della legge.

2. Lo schema di programma é redatto, entro il 30 settembre di ogni anno, anche mediante l'aggiornamento di quello precedente sulla base

di un ordine prioritario delle esigenze di natura logistica e operativa, delle indicazioni tecniche e degli adeguamenti normativi segnalati da Geniodife.

3. Per ogni intervento inserito nel programma, di importo superiore a 100.000 euro, é redatto uno studio di fattibilità in cui sono definite:

a) la localizzazione e l'esigenza;

b) la motivazione dell'esigenza militare e la priorità;

c) la valutazione sulla fattibilità tecnica, tenendo conto anche dell'impatto ambientale e delle azioni e soluzioni atte a superare eventuali limitazioni;

d) la stima sommaria dei tempi di realizzazione e del costo complessivo;

e) l'eventuale identificazione dei beni immobili da cedere in proprietà, in sostituzione totale o parziale del corrispettivo dell'appalto, ai sensi dell'articolo 19, comma 5-ter, della legge;

f) l'eventuale necessità di realizzazione in lotti e di finanziamento pluriennale.

4. Gli interventi sono inseriti nell'elenco annuale, solo previa approvazione:

a) di uno studio di fattibilità, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro;

b) della progettazione preliminare, per lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro.

5. L'elenco annuale degli interventi di cui all'articolo 3, diventa esecutivo con l'approvazione di Geniodife, entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

6. In conformità all'articolo 14, comma 5, della legge, possono essere inseriti, nell'elenco annuale già approvato, interventi imposti da eventi imprevedibili, anche di natura operativa. Il  finanziamento degli interventi deve essere, innanzi tutto, assicurato con risorse rese disponibili per ribassi d'asta o economie.

 

Art. 26.
Pubblicità del programma

1. Gli enti programmatori, di concerto con Geniodife, inviano, ai sensi dell'articolo 14, comma 11, della legge, all'Osservatorio dei lavori pubblici i programmi triennali, i loro aggiornamenti e gli elenchi annuali dei lavori da realizzare rientranti nelle fattispecie di cui all'articolo 9, comma 1.

2. I programmi sono trasmessi anche al CIPE entro il 30 aprile di ogni anno.

3. Le caratteristiche essenziali degli appalti di importo pari o superiori al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di lavori, contenuti nei programmi, sono altresi' rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

 

Art. 27.
Progetti esentati dall'obbligo della pubblicità

1. Sono esentati dall'obbligo della pubblicità gli interventi secretati ai sensi dell'articolo 122 e quelli compresi nelle fattispecie di cui agli articoli 4, 5 e 6.

 

Art. 28.
Accantonamento per accordi bonari e contenziosi

1. Nel bilancio é inserita un'aliquota, pari almeno al tre percento della spesa prevista per l'attuazione degli interventi programmati, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dall'eventuale applicazione di accordi bonari ai sensi dell'articolo 31-bis, della legge e dalla risoluzione dei contenziosi nei quali l'Amministrazione risulti soccombente.

2. Ove tale accantonamento risulti insufficiente, può essere integrato con le economie derivanti dai ribassi d'asta. Ove, viceversa, risulti superiore alle effettive esigenze, può essere impiegato per il soddisfacimento di altri interventi prioritari.

3. Per i lavori finanziati con risorse a destinazione vincolata per legge, la percentuale predetta può essere direttamente accantonata sui relativi stanziamenti.

Sezione seconda
Lavori con finanziamento sui fondi comuni della NATO

 

Art. 29.
Disposizioni preliminari

1. La programmazione degli interventi é attuata dagli organismi della NATO in coordinamento con gli enti del Ministero della difesa preposti ai rapporti con la NATO.

 

Art. 30.
Proposta militare di programma

1. Le proposte di inserimento nella programmazione sono effettuate normalmente dal Comando supremo della NATO competente nel caso di interventi di interesse pluriregionale.

2. Nel caso di interventi di interesse locale, la proposta é effettuata dai Comandi regionali competenti al Comando supremo della NATO in Europa.

 

Art. 31.
Schede di progetto

1. La definizione di massima degli interventi da proporre per la programmazione é curata dagli organi tecnici centrali di Forza armata, in coordinamento con i Comandi della NATO competenti per territorio, che provvedono alla redazione di schede di progetto in cui sono compresi i richiami alle motivazioni operative dell'intervento, delle modalità di intervento, dei costi e della loro ripartizione nel tempo.

 

Art. 32.
Approvazione dei progetti

1. I programmi, suddivisi in blocchi di interventi, sono approvati dal Consiglio atlantico con il preventivo parere del Comitato militare per l'aspetto operativo e del Senior resource board per gli aspetti politici, tecnici e finanziari.

 

Art. 33.
Adempimenti di competenza nazionale

1. Dopo l'approvazione del programma, Geniodife attiva le azioni per garantire la disponibilità delle aree necessarie per l'esecuzione dei lavori, comprese quelle da sottoporre ad eventuali espropri. Per l'espletamento di tali azioni Geniodife si avvale degli organi del Genio.

 

Art. 34.
Fondi per la progettazione

1. Ove per la progettazione degli interventi, inseriti in programma, si ricorra a professionisti esterni all'Amministrazione, i fondi necessari per l'esigenza sono richiesti da Geniodife al Comitato infrastrutture che sovrintende alla gestione del programma infrastrutturale della NATO.

 

Art. 35.
Fondi per accordi bonari

1. I fondi necessari per gli accordi bonari sono chiesti da Geniodife con le stesse procedure di cui all'articolo 34.

Sezione terza
Lavori sul territorio nazionale finanziati da utenti alleati

 

Art. 36.
Disposizioni preliminari

1. La programmazione degli interventi é attuata nell'ambito di apposite commissioni miste, formate da soggetti nazionali e del paese alleato, previste dai memorandum d'intesa con il paese alleato, in coordinamento con gli Stati maggiori interessati e con Geniodife.

 

Art. 37.
Proposte di programma

1. Le proposte di programma sono avanzate dal paese alleato con schede di progetto contenenti gli elementi essenziali dell'intervento, nell'ambito della commissione mista prevista nei memorandum d'intesa bilaterali.

 

Art. 38.
Approvazione del programma

1. Le proposte sono valutate dalla componente italiana della commissione mista di cui all'articolo 37, in coordinamento con gli Stati maggiori competenti.

Sezione quarta
Progetti realizzati fuori dal territorio nazionale

 

Art. 39.
Disposizioni preliminari

1. I progetti sono previsti nelle norme che autorizzano l'intervento delle Forze armate fuori dal territorio nazionale.

 

Art. 40.
Lavori a sostegno di rapido dispiegamento

1. In funzione dell'urgenza, gli interventi di cui all'articolo 39, possono essere disposti direttamente dal comandante delle forze dispiegate, sulla base dei fondi accreditati al comando.

 

Art. 41.
Lavori a sostegno della continuazione delle missioni

1. Qualora il dispiegamento delle Forze armate prosegua per tempi tali da far ritenere conveniente la realizzazione di strutture permanenti o semipermanenti, il comandante delle forze propone la loro realizzazione.

2. Geniodife coordina le azioni realizzative, nonché richiede il finanziamento della NATO o plurinazionale in caso di destinazione del finanziamento sui fondi comuni della NATO.

 

Art. 42.
Lavori per opere a sostegno di missioni umanitarie

1. I comandanti delle forze dispiegate formulano le proposte di realizzazione degli interventi ritenuti necessari per il soddisfacimento a medio o lungo termine delle esigenze.

2. L'approvazione delle proposte compete allo Stato maggiore della difesa, acquisito il parere di Geniodife per gli aspetti tecnici e amministrativi.

3. Per la soluzione delle esigenze da fronteggiare, con urgenza ed immediatezza, si procede ai sensi degli articoli 40 e 41.

 

Art. 43.
Opere speciali per la difesa ambientale

1. Per la realizzazione di interventi di difesa e di ripristino ambientale, conseguenti al degrado provocato da missioni militari, si applicano le norme del regolamento.

2. Nel caso di partecipazione a programmi di difesa e di ripristino ambientale conseguenti ad accordi internazionali, si applicano le norme del regolamento, ove non in contrasto con la normativa internazionale.

 

Art. 44.
Disposizioni preliminari

1. La progettazione ha come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualità tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione. La progettazione é informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

2. Il progetto é redatto, salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento per la progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità.

3. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si rendano necessarie, a cura dell'appaltatore e con l'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro.

4. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

5. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all'attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che sia limitata l'interferenza con il traffico locale e non vi sia pericolo per le persone e l'ambiente;

b) l'indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione del tipo e della quantità di materiali da prelevare, le esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

6. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l'intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

7. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a salvaguardare, nella fase di costruzione e in quella di esercizio, gli addetti ai lavori e gli utenti dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

8. Tutti gli elaborati sono sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

9. La redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi é svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'analisi del valore.
In tale caso le relazioni illustrano i risultati delle analisi.

10. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta é effettuata mediante l'impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

11. Il responsabile del procedimento in fase di progettazione cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione al quale sono allegati gli atti necessari alla redazione del progetto. Il documento preliminare integra, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità e alla tipologia dell'intervento da realizzare, i contenuti dello studio di fattibilità.

12. In particolare il documento preliminare indica:

a) le regole e le norme tecniche da rispettare con specifico riferimento agli standard e alle direttive generali emanate;

b) i requisiti tecnici che l'intervento deve rispettare, in riferimento anche alle misure da attuare per il contenimento dei consumi energetici;

c) le fasi di progettazione da sviluppare e le loro sequenze logiche, nonchè i relativi tempi di svolgimento;

d) i livelli di progettazione, gli elaborati grafici e descrittivi da redigere;

e) il sistema di realizzazione da impiegare.

 

Art. 45.
Norme tecniche

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia nel momento della loro redazione.

2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, alle norme armonizzate e alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

3. é vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. é ammessa l'indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione "o equivalente", allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

 

Art. 46.
Quadri economici

1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

a) lavori a misura, a corpo, in economia;

b) somme a disposizione dell'Amministrazione per:

1) imprevisti;

2) rilievi, accertamenti e indagini;

3) allacciamenti ai pubblici servizi;

4) acquisizione aree o immobili;

5) accantonamento di cui all'articolo 26, comma 4, della legge;

6) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

7) spese per attività di consulenza o di supporto;

8) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

9) spese per la pubblicità;

10) spese per gli accertamenti di laboratorio, e per le verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per il collaudo tecnico amministrativo, per il collaudo statico e per altri eventuali collaudi specialistici;

11) eventuali lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;

12) I.V.A. ed eventuali altre imposte.

2. L'importo dei lavori a misura e a corpo é suddiviso rispettivamente in importi per l'esecuzione delle lavorazioni e per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Sezione seconda
Progetto preliminare

 

Art. 47.
Documenti componenti il progetto preliminare

1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed é composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento per la progettazione, dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) relazione tecnica;

c) studio di prefattibilità ambientale;

d) indagini tecniche preliminari;

e) planimetria e schemi grafici;

f) estimativo sommario della spesa;

g) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza.

2. Qualora il progetto debba essere posto a base di gara di un appalto concorso:

a) sono effettuate, sulle aree interessate dall'intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche e sono redatti le relative relazioni e grafici;

b) é redatto un capitolato speciale prestazionale.

3. Qualora il progetto preliminare sia posto a base di gara per l'affidamento di una concessione di lavori pubblici, é, altresi', predisposto un piano economico e finanziario di massima, sulla base del quale sono determinati:

a) l'eventuale prezzo massimo che l'Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;

b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario é tenuto a corrispondere per la costruzione o il trasferimento dei diritti;

c) l'eventuale canone da corrispondere all'Amministrazione aggiudicatrice;

d) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e per l'avvio della gestione;

e) la durata massima della concessione;

f) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;

g) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.

 

Art. 48.
Relazione illustrativa con giustificazione dell'esigenza militare del
progetto

1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell'intervento, contiene:

a) la descrizione dell'intervento da realizzare in ordine alla giustificazione dell'esigenza militare dell'opera;

b) l'illustrazione dei motivi della soluzione prescelta, sotto il profilo della localizzazione e della funzione, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;

c) l'esposizione della fattibilità dell'intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell'esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di vincoli di qualsiasi altra natura che gravino sulle aree o sugli immobili interessati;

d) l'accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o di immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;

e) il cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

f) le indicazioni necessarie per garantire l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;

g) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo in conformità a quanto disposto dall'articolo 44, commi 11 e 12, anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione.

2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali, e di interrelazione dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa.

 

Art. 49.
Applicazione di criteri progettuali e di standard costruttivi

1. I progetti sono redatti in aderenza a criteri standard di progettazione, ove esistenti o, a criteri basati sul rapporto ottimale costo efficacia.

2. Geniodife previa analisi congiunta dell'esigenza militare con gli Stati maggiori, emana i criteri progettuali e gli standard costruttivi afferenti alle categorie di opere elencate nell'articolo 2.

 

Art. 50.
Applicazione di standard NATO

1. I progetti della NATO devono essere redatti in piena aderenza ai criteri di progettazione ed agli standard dimensionali e prestazionali stabiliti dalla NATO e precisati negli accordi di standardizzazione. Ove tali criteri siano mancanti, il progetto é ispirato al minimo essenziale per soddisfare l'esigenza militare oltre il quale non potrebbe ottenere il finanziamento comune della NATO.

 

Art. 51.
Relazione tecnica

1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e alla categoria dell'intervento da realizzare, con l'indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell'intervento.

 

Art. 52.
Studio di prefattibilità ambientale

1. Lo studio di prefattibilità ambientale, in relazione alla tipologia, categoria e all'entità dell'intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, comprende:

a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici sia a carattere generale che settoriale;

b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione dell'impatto ambientale, dei motivi della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta, nonché delle possibili alternative di localizzazione e di tipologie;

d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali sia necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie, lo studio di prefattibilità ambientale deve consentire la verifica che gli interventi non determinino impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare gli impatti.

 

Art. 53.
Schemi grafici del progetto preliminare

1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria ed alla tipologia dell'intervento, tenuto conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all'articolo 52, comma 1, lettera d), sono costituiti:

a) per le opere ed i lavori puntuali:

1) dallo stralcio del piano regolatore del sedime interessato, sul quale sono indicate la localizzazione dell'intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

3) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

b) per le opere ed i lavori a rete:

1) dalla corografia generale contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema viario esistente e all'ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25.000. Ove siano necessarie più corografie, é redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:100.000;

2) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se siano necessarie più planimetrie, é redatto un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

3) dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:2.000/200, dalle sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100, nonché da uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

4) dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l'intervento richiede;

5) dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.

2. Il progetto preliminare specifica sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste negli articoli 61, 69 e 70. Le planimetrie e gli schemi grafici riportano le indicazioni preliminari relative al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 14, comma 7, della legge.

 

Art. 54.
Estimativo sommario della spesa

1. Il computo sommario della spesa é effettuato:

a) per le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti costi standardizzati determinati dall'Osservatorio dei lavori pubblici. In mancanza di costi standardizzati, il computo é effettuato applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico-estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dai prezziari o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

b) per le ulteriori somme a disposizione dell'Amministrazione, con valutazioni di massima, effettuate in sede di accertamenti preliminari, a cura del responsabile del procedimento per la progettazione.

 

Art. 55.
Capitolato prestazionale

1. Il capitolato speciale delle prestazioni contiene:

a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere presenti nell'intervento affinché risponda alle esigenze dell'Amministrazione e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie;

b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;

c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l'intervento é suddivisibile; con l'indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economica più vantaggiosa.

 

Art. 56.
Documenti componenti il progetto definitivo

1. Il progetto definitivo é redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato.

2. Esso comprende:

a) la relazione descrittiva;

b) le relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;

c) le relazioni tecniche specialistiche;

d) i rilievi plano-altimetrici e studio di inserimento urbanistico;

e) gli elaborati grafici;

f) lo studio di fattibilità ambientale o lo studio di impatto ambientale;

g) i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

h) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

i) il computo metrico estimativo;

l) il quadro economico;

m) il documento in ordine alla disponibilità delle aree.

3. Il progetto definitivo quando é posto a base di gara, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, in sostituzione del disciplinare di cui all'articolo 63, é corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d'appalto redatti con le modalità indicate all'articolo 74. Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e i tempi della progettazione esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario delle indicazioni del progetto definitivo.

4. Gli elaborati grafici e descrittivi, nonché i calcoli preliminari, sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non vi siano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

 

Art. 57.
Relazione descrittiva del progetto definitivo

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, nonché il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

2. In particolare la relazione:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;

b) illustra tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione, attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all'articolo 60, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;

c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell'intervento con la specificazione dell'avvenuta autorizzazione;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;

f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare eventuali variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

g) descrive le eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

h) riporta il tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo, eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.

3. La relazione é corredata da quanto previsto all'articolo 67, comma 3, quando il progetto definitivo é posto a base di gara e riguarda interventi complessi. Si definiscono interventi complessi le opere e gli impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell'articolo 17, commi 4 e 13, nell'articolo 20, comma 4, e nell'articolo 28, comma 7, della legge.

In particolare sono interventi complessi le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:

a) utilizzo di materiali e componenti innovativi;

b) processi produttivi innovativi o di alta precisazione dimensionale e qualitativa;

c) esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;

d) complessità di funzionamento d'uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;

e) esecuzione in ambienti aggressivi;

f) necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali.

4. Costituisce progetto integrale di un intervento, il progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettoniche, strutturali e impiantistiche.

 

Art. 58.
Relazione geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto
definitivo

1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.

2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenza il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.

3. La relazione idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee. Gli studi indicano le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti adottati nella elaborazione per dedurre le grandezze d'interesse.

 

Art. 59.
Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, compreso l'utilizzo di strutture prefabbricate, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

 

Art. 60.
Studio di fattibilità ambientale o studio di impatto ambientale

1. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale, avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.

2. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, é redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed é predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso, anche con riferimento alle cave ed alle discariche. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni ed  approvazioni in materia ambientale.

 

Art. 61.
Elaborati grafici del progetto definitivo

1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell'intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.

2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto:

a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;

b) dalla planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all'intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

c) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell'intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell'intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; é altresi' integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

d) dalle piante dei vari livelli, in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);

e) da almeno due sezioni, trasversale e longitudinale in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio.

In tali sezioni é altresi' indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell'intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);

f) da tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche.

Se l'edificio é adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

g) dagli elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

h) dagli schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

i) dalle planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di  sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

3. Le prescrizioni di cui al comma 2, si riferiscono agli edifici.
Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto
possibile e con gli opportuni adattamenti.

4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f), indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche:

a) dallo stralcio del piano regolatore generale del sedime con l'esatta indicazione dei tracciati dell'intervento. Ove siano necessari più stralci é redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:10.000;

b) dalla planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall'intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell'assetto definitivo dell'intervento e delle parti complementari. Ove siano necessarie più planimetrie é redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;

c) dai profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e sezioni trasversali;

d) dalle piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.

6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 44, comma 7.

 

Art. 62.
Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti

1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresi', la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

 

Art. 63.
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del
progetto definitivo

1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e dei componenti previsti nel progetto.

 

Art. 64.
Documentazione in ordine alla disponibilità delle aree

1. Ove per l'esecuzione delle opere sia necessario procedere ad esproprio, il responsabile del procedimento acquisisce dagli organi tecnici del Ministero della difesa preposti all'esproprio la documentazione attestante l'avvenuto completamento del procedimento di acquisizione delle nuove aree.

2. Ove l'esecuzione delle opere interferisca con servizi interni o esterni all'Amministrazione il responsabile del procedimento deve accertare che siano già definiti tutti gli aspetti tecnici ed economici connessi con tali interferenze.

3. Ove l'esecuzione delle opere necessiti di asservimenti o di occupazioni temporanee, é predisposto il piano delle particelle interessate e stimato l'onere per le occupazioni temporanee. Di tale onere si tiene conto nel capitolato d'appalto qualora le spese per le occupazioni siano previste a carico della ditta appaltatrice.

 

Art. 65.
Estimativo definitivo

1. La stima sommaria dell'intervento consiste nel computo metrico estimativo, redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai prezziari dell'Amministrazione o dai listini correnti nell'area interessata.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

a) applicando alle quantità di materiali, alla mano d'opera, ai noli ed ai trasporti, necessari per la realizzazione, delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti dai listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo all'importo cosi' determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali, inclusi gli oneri di progettazione esecutiva, nel caso di appalto di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge;

d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per l'utile dell'appaltatore.

3. Il computo metrico estimativo comprende una somma da accantonare per eventuali imprevisti da prevedere nel contratto d'appalto.

4. L'elaborazione della stima sommaria dell'intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; ove la progettazione sia affidata a progettisti esterni, i programmi sono preventivamente accettati dall'Amministrazione.

5. Il risultato della stima sommaria dell'intervento e delle espropriazioni confluisce nel quadro economico, redatto secondo lo schema di cui all'articolo 46.

 

Art. 66.
Documenti componenti il progetto esecutivo

1. Il progetto esecutivo definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare. Restano esclusi il dimensionamento e il calcolo dei manufatti prefabbricati prodotti in serie, le specifiche condizioni di posa in opera di macchine ed impianti, compreso l'ingresso e l'uscita ed il collegamento delle canalizzazioni e condutture, la predisposizione degli alloggiamenti e dei fori nelle strutture e nelle pareti, i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali, nonché la definizione di tutti quegli elementi costruttivi che condizionano la scelta, da parte dell'appaltatore, delle ditte fornitrici.

2. Il progetto esecutivo é composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f) piani di sicurezza e di coordinamento;

g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

h) cronoprogramma;

i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;

m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto.

 

Art. 67.
Relazione generale del progetto esecutivo

1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto prevede l'impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

2. La relazione generale contiene l'illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

3. La relazione generale dei progetti riguardanti interventi complessi é corredata:

a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;

b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all'impresa, in sede di capitolato speciale d'appalto, dell'obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

 

Art. 68.
Relazioni specialistiche

1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.

2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali siano necessarie, nell'ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e ad ogni altro aspetto dell'intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

3. Le relazioni contengono l'illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

 

Art. 69.
Elaborati grafici del progetto esecutivo

1. Gli elaborati grafici esecutivi, eseguiti con i procedimenti più idonei, sono costituiti:

a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultino necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti, in sede di approvazione dei progetti preliminari, di quelli definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 44, comma 7;

g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.

2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

 

Art. 70.
Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio e alla destinazione specifica dell'intervento. Devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché devono consentire di determinarne il prezzo.

4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti é effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l'altro:

1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione;

b) la relazione di calcolo contenente:

1) l'indicazione delle norme di riferimento;

2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

3) l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

4) le verifiche statiche.

7. Nelle strutture che si identificano con l'intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

 

Art. 71.
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

1. Il piano di manutenzione é il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed é costituito dai seguenti documenti operativi:

a) il manuale d'uso;

b) il manuale di manutenzione;

c) il programma di manutenzione.

3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione;

d) le modalità di uso corretto.

5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione, nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

a) la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;

b) la rappresentazione grafica;

c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;

d) il livello minimo delle prestazioni;

e) le anomalie riscontrabili;

f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;

g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

8. Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.

9. Per i progetti relativi a lavori di importo inferiore a 10.000.000 di euro é fatto salvo il potere di deroga da parte del responsabile del procedimento per la fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, sulla necessità del piano di manutenzione o sulle prescrizioni contenute nei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

 

Art. 72.
Piani di sicurezza e di coordinamento

1. I piani di sicurezza e di coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo, o definitivo nel caso di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge, che prevedono l'organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
La loro redazione
comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell'intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d'opera, all'utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

 

Art. 73.
Cronoprogramma

1. Il progetto esecutivo é corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna.

2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, il cronoprogramma é presentato dall'appaltatore unitamente all'offerta.

3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

 

Art. 74.
Elenco dei prezzi di estimativo

1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 65, integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.

 

Art. 75.
Estimativo esecutivo e quadro economico

1. Il computo metrico-estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 74.

2. Il computo metrico-estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 74.

3. Nel quadro economico redatto secondo l'articolo 46, confluiscono:

a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori comprensivi delle opere di cui all'articolo 44, comma 5;

b) l'accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

c) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'articolo 46.

 

Art. 76.
Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto

1. Il progetto di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

a) termini di esecuzione e penali;

b) programma di esecuzione dei lavori;

c) sospensioni o riprese dei lavori;

d) oneri a carico dell'appaltatore;

e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;

f) liquidazione dei corrispettivi;

g) controlli;

h) specifiche modalità e termini di collaudo;

i) modalità di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto é allegato il capitolato speciale d'appalto, di seguito denominato C.S.A., che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

3. Il C.S.A. é diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove, nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

4. Nel caso di interventi complessi il capitolato contiene, altresi', l'obbligo per l'aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tale fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune.

5. Appartengono alla classe:

a) critica le strutture o loro parti, nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;

b) importante le strutture o loro parti, nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;

c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

6. La classe di importanza é tenuta in considerazione:

a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;

b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;

c) nella valutazione delle non conformità.

7. Per gli interventi il cui corrispettivo é previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo é previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali cosi' definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

8. Per gli interventi il cui corrispettivo é previsto a misura, il C.S.A. precisa l'importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo.

9. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3, primo periodo, della legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni é desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 7 e 8.

10. Per i lavori il cui corrispettivo é in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d'asta.

11. Il C.S.A. prescrive l'obbligo per l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all'articolo 73, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. é in facoltà prescrivere, in sede di C.S.A., eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

 

Art. 77.
Verifica del progetto preliminare

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 6, della legge i progetti preliminari sono sottoposti, a cura del responsabile del procedimento per la fase di progettazione ed alla presenza dei progettisti, ad una verifica in rapporto alla tipologia, alla categoria, all'entità e all'importanza dell'intervento.

2. La verifica é finalizzata ad accertare la qualità concettuale, l'efficacia della soluzione proposta a fronte del requisito militare che deve soddisfare. La soluzione proposta deve, altresi', rispettare il quadro normativo e legislativo che regola la sicurezza e la difesa dell'ambiente.

3. La verifica comporta il controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto ambientale in cui l'intervento progettato si inserisce, il controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale prescelta e del rispetto dei criteri di progettazione indicati nel presente regolamento, la valutazione dell'efficacia della soluzione progettuale prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine la valutazione dell'efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione e manutenzione.

 

Art. 78.
Validazione del progetto

1. Prima della approvazione, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione procede a verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente. In caso di appalto integrato la verifica ha per oggetto il progetto definitivo.

2. La validazione riguarda fra l'altro:

a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

c) l'esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell'area d'intervento e la congruenza dei loro risultati con le scelte progettuali;

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnicoeconomici, previsti dal regolamento;

e) l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione dell'idoneità dei criteri adottati;

f) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

g) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

h) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;

i) l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata cantierabilità del progetto;

l) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

 

Art. 79.
Modalità delle verifiche e della validazione

1. Per le verifiche tecniche di cui agli articoli 77 e 78, il responsabile del procedimento per la fase di progettazione provvede:

a) per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, tramite organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN 45004;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, direttamente o con il supporto di collaboratori tecnici interni od esterni all'Amministrazione.

2. Gli organismi di cui al comma 1, lettera a), e i collaboratori esterni di cui al comma 1, lettera b):

a) non possono espletare incarichi di progettazione e non possono partecipare neppure indirettamente agli appalti, alle concessioni ed ai relativi subappalti e cottimi con riferimento ai lavori per i quali abbiano svolto le predette attività;

b) devono essere muniti di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività affidata.

3. Gli incarichi di verifica tecnica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti di fiducia, anche con procedura in economia, previa adeguata pubblicità. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento dei servizi di cui al comma 1 sono a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori.

 

Art. 80.
Acquisizione dei pareri e approvazione dei progetti

1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono approvati da Geniodife, previo parere tecnico operativo, sui progetti preliminari, da parte dell'organo tecnico di Forza armata.

2. I progetti dei lavori di cui all'articolo 7, sono approvati dagli organi tecnici centrali di Forza armata.

Sezione sesta
Lavori realizzati su territorio nazionale finanziati da Paesi alleati

 

Art. 81.
Disposizioni preliminari

1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono a totale carico e spese dei Paesi alleati.

 

Art. 82.
Documentazione progettuale

1. I progetti dei lavori di cui all'articolo 5, comma 2, sono redatti in conformità a quanto previsto dal presente regolamento.

 

Art. 83.
Approvazione dei progetti

1. I progetti di cui all'articolo 82 sono approvati da Geniodife prima dell'avvio delle procedure di appalto.

 

Art. 84.
Disposizioni preliminari

1. I progetti sono redatti da Geniodife, di norma, tramite gli organi del Genio, in relazione a requisiti di urgenza connessi alle missioni da svolgere.

 

Art. 85.
Documentazione progettuale per lavori particolarmente urgenti

1. Per interventi di somma urgenza, a supporto di un immediato dispiegamento, provvede direttamente il comando della forza dispiegata mediante fondi appositamente accreditati.

2. Degli interventi di cui al comma 1, é data immediata comunicazione a Geniodife e agli organi tecnici centrali di Forza armata, cui vanno altresi' trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.

 

Art. 86.
Documentazione progettuale per lavori a supporto della missione

1. I lavori o le opere a supporto di missioni fuori dal territorio nazionale, finanziati da specifici disposti legislativi, sono realizzati in deroga alla legge ed alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

2. In relazione al grado di imprevedibilità, urgenza ed emergenza, nonché al contesto ambientale in cui é svolta la missione, Geniodife individua il livello di definizione della documentazione progettuale e l'attività amministrativa più rispondente ai principi e criteri di cui all'articolo 1, comma 1, della legge.

 

Art. 87.
Ambito di applicazione

1. I progetti sono redatti, di norma, da ufficiali, marescialli e funzionari civili dei ruoli tecnici, dotati della capacità tecnico-professionale di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Quando ricorre una delle situazioni previste dall'articolo 17, comma 4, della legge, sono affidati ai soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), g) e g-bis), della legge i servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo, nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, secondo le procedure e con le modalità previste dalle disposizioni del presente titolo.

3. L'ordine di redazione dei progetti e di affidamento di cui al comma 2, é sempre riservato a Geniodife o, per i progetti di cui all'articolo 7, agli organi tecnici centrali di Forza armata. Nei casi di urgenza gli organi del Genio, territoriali e periferici, possono procedere direttamente alla redazione dei progetti, informando tempestivamente Geniodife e l'organo tecnico centrale di Forza armata.

4. Gli importi degli interventi progettati anteriormente alla data di pubblicazione dei bandi sono aggiornati secondo le variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale.

Ai fini del presente titolo si intendono per:

a) prestazioni professionali speciali le prestazioni previste dalle vigenti tariffe professionali non ricomprese in quelle considerate normali;

b) prestazioni accessorie le prestazioni professionali non previste dalle vigenti tariffe.

6. Le norme dell'articolo si applicano anche ai servizi attinenti alle attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione di progetti della NATO e internazionali, nelle varie fasi di pianificazione, progettazione, esecuzione, collaudo ed accettazione finale congiunta, nonché agli studi dei modelli di nuove installazioni per progetti anche nazionali e ausili alla direzione dei lavori.

 

Art. 88.
Limiti alla partecipazione alle gare

1. é fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla medesima gara per l'affidamento di un appalto di servizi di cui all'articolo 87, in più di un'associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una associazione temporanea.

2. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla stessa gara, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista é amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo.

3. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

4. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura é articolata su base locale l'ambito territoriale previsto dall'articolo 18, comma 2-ter, della legge si riferisce alle singole articolazioni territoriali.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 17, comma 1, lettera g), devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

 

Art. 89.
Esclusione dalle gare

1. Sono esclusi dalle procedure di affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti, di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge, che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.

 

Art. 90.
Requisiti delle società di ingegneria

1. Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo, le società di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico, con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici della società e di collaborazione e controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni, che sia ingegnere o architetto o laureato in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società, abilitato all'esercizio della professione da almeno 10 anni, nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del Paese dell'Unione europea ai quali appartiene il soggetto. Al direttore

tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti dell'Amministrazione.

2. Il direttore tecnico é formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società ogniqualvolta vengono definiti gli indirizzi relativi all'attività di progettazione, si decidono le partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, e comunque sin quando si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

3. Le società di ingegneria predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità. L'organigramma riporta, altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni ai servizi di cui all'articolo 86, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonché ogni loro successiva variazione, sono comunicate entro trenta giorni all'Autorità. La verifica delle capacità economiche finanziarie e tecnico-organizzative della società ai fini della partecipazione alle gare per gli affidamenti di servizi si riferisce alla sola parte della struttura dedicata alla progettazione. L'indicazione delle attività diverse da quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica sono comunicate all'Autorità.

 

Art. 91.
Requisiti delle società professionali

1. Le società professionali predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e di controllo della qualità. L'organigramma riporta altresi', l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Le società professionali sono tenute agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 90.

 

Art. 92.
Commissioni giudicatrici

1. La commissione giudicatrice per il concorso di idee, per il concorso di progettazione e per gli appalti di servizi é composta da un numero di membri tecnici non inferiore a tre, esperti nella materia oggetto del concorso o dell'appalto, di cui almeno uno dipendente dell'Amministrazione.

 2. Alla spesa per i compensi e i rimborsi spettanti alla commissione giudicatrice si fa fronte mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 18, comma 2-bis, della legge.

 

Art. 93.
Penali

1. I disciplinari di affidamento dei servizi di progettazione e delle attività ad essa connesse precisano le penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.

2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento per la fase di progettazione in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.

3. Le penali da applicare ai soggetti incaricati della progettazione o delle attività a questa connesse sono stabilite dal responsabile del procedimento, in sede di redazione del documento preliminare alla progettazione, in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

4. Quando la disciplina contrattuale prevede l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui al presente articolo si applicano ai rispettivi importi.

 

Art. 94.
Modalità di espletamento

1. Il concorso di idee é espletato con le modalità del pubblico incanto, esclusivamente da Geniodife, ed é normalmente preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all'articolo 119, comma 2, qualora l'importo complessivo dei premi sia pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore.

2. Possono partecipare al concorso, oltre i soggetti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f) e g), della legge, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego, con esclusione dei dipendenti dell'Amministrazione.

3. Non può essere oggetto di pubblicità alcuna informazione attinente ad ideazioni classificate per la difesa dello Stato o gli interessi strategici della NATO e degli alleati. In tali casi, eventuali concorsi di idee vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.

4. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli richiesti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all'importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

5. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee é effettuata da una commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell'articolo 92, sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

6. L'Amministrazione riconosce un congruo premio al soggetto che ha elaborato l'idea ritenuta migliore. L'idea premiata é acquisita in proprietà dall'Amministrazione e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi di cui ai Capi IV e V del presente titolo, e alla relativa procedura é ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

 

Art. 95.
Contenuto del bando

1. Il bando per il concorso di idee contiene:

a) nome, indirizzo, numeri di telefono, telefax ed e-mail dell'ufficio delegato;

b) nominativo del responsabile del procedimento;

c) descrizione delle esigenze del Ministero della difesa;

d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;

e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;

f) termine per la presentazione delle proposte;

g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;

i) data di pubblicazione.

 

Art. 96.
Modalità di espletamento

1. L'espletamento del concorso di progettazione é preceduto da pubblicità secondo quanto previsto all'articolo 119, comma 2 qualora l'importo complessivo dei premi o del valore stimato dei servizi cui é preordinato il concorso é pari o superiore al valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, e all'articolo 119, comma 3, qualora inferiore. Il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni.

2. Il concorso é di norma aggiudicato con pubblico incanto, ovvero con licitazione privata qualora sussistano particolari ragioni. In tali casi eventuali concorsi di progettazione, vengono espletati con licitazione privata fra soggetti abilitati alla trattazione di argomenti classificati.

3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore é determinato in misura non superiore al 60 per cento dell'importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento é stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

5. Con il pagamento del premio l'Amministrazione acquista la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti richiesti nel bando, possono essere affidati a trattativa privata i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo saranno stabiliti nel bando.

6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. Al vincitore finale, se in possesso dei requisiti richiesti dal bando, é affidato l'incarico della progettazione definitiva ed esecutiva. Tale possibilità ed il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando. Per i premi e i rimborsi spese si applica quanto previsto ai commi 4 e 5. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

7. L'Amministrazione, con adeguata motivazione, può altresi' procedere, all'esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

 

Art. 97.
Contenuto del bando

1. Il bando per i concorsi di progettazione, oltre agli elementi elencati dall'articolo 95, contiene l'indicazione:

a) della procedura di aggiudicazione prescelta;

b) del numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall'articolo 96, comma 6;

c) descrizione del progetto;

d) del numero, previsto di partecipanti compreso tra dieci e

venti, nel caso di licitazione privata;

e) delle modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione, nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;

f) dei criteri di valutazione delle proposte progettuali;

g) del "peso" o del "punteggio" da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all'importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali é scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;

h) dell'indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

i) del costo massimo di realizzazione dell'intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;

l) delle informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

m) l'indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici dell'Amministrazione per ritirare la documentazione di cui al comma 3.

2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non é stato disposto il rimborso spese, nonché l'eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati,

presentano profili di particolare interesse.

3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall'intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.

 

Art. 98.
Valutazione delle proposte progettuali

1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione é eseguita sulla base dei criteri e dei metodi stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.

 

Art. 99.
Disposizioni generali e modalità di determinazione del corrispettivo

1. I servizi di cui all'articolo 87 di importo inferiore a 100.000 euro possono essere affidati a soggetti di fiducia, con motivazione basata sulla capacità professionale e di esperienza degli stessi in relazione al progetto da affidare, anche con procedura in economia.

2. I servizi di cui all'articolo 87, il cui importo stimato sia compreso tra 100.000 euro e il valore della soglia stabilito dalla normativa comunitaria per gli appalti pubblici di servizi, possono essere affidati mediante licitazione privata. Ai servizi di importo pari o superiore alla predetta soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. I servizi connessi ai lavori di cui all'articolo 116,comma 5, e all'articolo 122 possono essere affidati secondo quanto previsto al comma 1.

3. La quota del corrispettivo complessivo riferita alla progettazione é determinata sulla base delle percentuali ed aliquote di prestazioni parziali previste dalle tabelle dei corrispettivi delle attività di cui all'articolo 12, comma 8-ter, della legge.

4. Alla suddetta quota si applicano altresi' l'eventuale aumento percentuale per incarico parziale e la riduzione, prevista dalla normativa vigente per le prestazioni professionali rese in favore dello Stato o altri enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico il cui onere é anche parzialmente a carico dello Stato o degli enti medesimi, ottenuta moltiplicando la riduzione massima prevista dalla suddetta normativa per il ribasso percentuale offerto.

5. La quota del corrispettivo complessivo riferita alle prestazioni accessorie é determinata con riferimento agli importi posti a base di gara, stabiliti con riguardo ai correnti prezzi di mercato, al netto del ribasso percentuale offerto.

6. Alla licitazione privata si applicano i termini previsti dalla normativa comunitaria in materia di appalto di servizi e dalla relativa normativa nazionale di recepimento, nonché quelli previsti dal presente regolamento.

7. Qualora per la presentazione dell'offerta l'Amministrazione richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi, per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione dell'offerta devono essere aumentati almeno della metà.

8. Nel caso di ricorso alla procedura di urgenza, sono indicate nel bando di gara le relative motivazioni.

9. I bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all'articolo 119, comma 3.

10. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio.

 

Art. 100.
Bando di gara, domanda di partecipazione e lettera di invito

1. Il bando di gara per l'affidamento degli incarichi contiene:

a) il nome, l'indirizzo, i numeri di telefono, di telefax ed e-mail dell'Amministrazione;

b) l'indicazione dei servizi di cui all'articolo 87, con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

c) l'importo complessivo stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare e degli eventuali importi parziali stimati, nonché delle relative classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali;

d) l'ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle vigenti tariffe professionali;

e) l'importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;

f) il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico;

g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta;

h) il termine non inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la presentazione delle domande di partecipazione;

i) l'indirizzo al quale devono essere inviate le domande;

l) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare offerta;

m) il massimale dell'assicurazione prevista dall'articolo 30, comma 5, della legge;

n) il divieto previsto dall'articolo 17, comma 9, della legge;

o) l'importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi di cui all'articolo 87, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l'importo globale stimato dell'intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;

p) il numero, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare offerta selezionati con l'applicazione dei criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito;

q) il nominativo del responsabile del procedimento.

2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 87 e 88;

b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera o), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

c) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

3. Al fine di selezionare i soggetti da invitare alla presentazione dell'offerta in possesso del requisito tecnico professionale previsto dal comma 1, lettera o), le stazioni appaltanti formano una graduatoria assegnando a ciascuno un punteggio determinato secondo i criteri stabiliti in sede di bando o di lettera di invito.

4. La lettera di invito é inviata simultaneamente ai soggetti selezionati. Se uno solo dei soggetti risulta in possesso del requisito di cui al comma 3, Geniodife affiderà il servizio a trattativa privata sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara.

5. La lettera di invito deve indicare:

a) il numero massimo di schede di formato A3, ovvero di formato A4, che costituiscono la documentazione di ognuno dei progetti di cui

all'articolo 101, comma 1, lettera b); tale numero é compreso tra tre e cinque, nel caso di schede di formato A3, e tra sei e dieci, nel caso di schede di formato A4;

b) il contenuto, in rapporto allo specifico servizio da affidare, della relazione tecnica di offerta di cui all'articolo 101, comma 1, lettera b), ed il numero massimo di cartelle, che costituiscono la relazione; tale numero é compreso tra venti e quaranta;

c) l'eventuale suddivisione degli elementi a) e b) di cui all'articolo 101, comma 3, in sub-elementi e relativi sub-pesi.

6. Il termine di presentazione delle offerte fissato nella lettera di invito non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera stessa.

7. I servizi di ingegneria valutabili sono quelli iniziati e ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

8. Le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti previsti al comma 2, lettere a) e b), sono verificate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 1-quater, della legge, per quanto compatibili.

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