Decreto del
Ministro della Giustizia
di concerto
con il Ministro dei Lavori Pubblici
4 aprile 2001
["I corrispettivi indicati in tale decreto si applicano a tutte le attività di progettazione ed alle altre prestazioni previste dalla legge quadro sui lavori pubblici, da chiunque effettuate, ivi compresi i geometri, periti industriali, etc. nei limiti, come è ovvio, delle specifiche competenze":Lettera del Ministero Lavori Pubblici, 23-5-2001, prot. 985/400/84]
[Sull'applicabilità di tale
decreto dopo la sentenza 6552/2002 del TAR Lazio e
l' art. 7 , comma 1, della legge 1
agosto 2002 n. 166 (cd "collegato infrastrutture") si vedano anche:
- la determinazione 27/2002
dell'Autorità
- la Circolare 17 settembre 2002
del Consiglio Nazionale Ingegneri
- la Circolare 30 ottobre 2002 dell'ANCI
- la sentenza del Tar
Veneto 9 maggio 2003, n. 2653]
- l'Ordinanza della Corte Costituzionale n. 352
del 2006]
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche
ed integrazioni ed in particolare l’articolo 17, comma 14
bis, ter e quater;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.554;
Vista la legge 2 marzo 1949, n.143, recante: “Approvazione della tariffa
professionale degli ingegneri ed architetti”;
Vista la legge 4 marzo 1958 n. 143, recante: “Norme sulla tariffa
degli ingegneri e degli architetti”;
Visti i Decreti Ministeriali 21 agosto 1958, 25 febbraio 1965, 18
novembre 1971, 13 aprile 1976, 29 giugno 1981, 11 giugno 1987 n.233, di
aggiornamento degli onorari professionali spettanti agli ingegneri ed agli
architetti;
Visto il Decreto Legislativo 19 novembre 1999 n. 528, recante: “Modifiche
ed
integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494, recante
attuazione della
direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di
salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili”;
Vista la proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e
degli architetti
DECRETA
Art. 1. - I corrispettivi per le attività di progettazione e per le altre attività previste dall’articolo 17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni sono quelli di cui alle tabelle A, B, B1, B2, B3, B5 e B6 allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante.
Art. 2. - 1. Gli onorari di cui alla
tabella A del
presente decreto, per importi inferiori a 50 milioni di lire, sono
stabiliti a discrezione entro il limite massimo dell’onorario
corrispondente a 50 milioni di lire.
2. Per importi di lavori superiori a 100 miliardi di lire si
applica la percentuale relativa
all’importo di 100 miliardi di lire.
Art. 3. - 1. Il rimborso delle spese e dei compensi
accessori relativi agli onorari a percentuale determinati a seguito dell’applicazione
delle tabelle A, B, B1, B2, B4, e B6
limitatamente ai supporti esterni alla amministrazione, allegate al
presente decreto, deve essere riconosciuto forfetariamente nella misura
minima del 30 per cento del medesimo per importi di lavori pari a 50
milioni e nella misura minima del 15 per cento per importi di lavori pari
o superiori a 100 miliardi. Per importi di lavori intermedi le
percentuali si calcolano per interpolazione lineare.
2. Nel caso l’entità dei rimborsi spese e dei compensi accessori
superi gli importi minimi di cui al precedente comma, devono essere
prodotti i giustificativi di spesa per l’intero ammontare del rimborso e
degli oneri accessori.
Art. 4. - Nel caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto.
Art. 5. - 1. Il metodo di calcolo relativo alla progettazione integrale e coordinata di cui all’art. 2, lettera i, del D.P.R. 554/99 è il seguente:
Tabella A - corrispettivi a percentuali
relative alle varie classi e categorie di lavori (pagg. 57,
58, 59 della
Gazzetta Ufficiale)
Tabella B - Aliquote base relative alla progettazione e direzione lavori (pag. 60 della Gazzetta Ufficiale)
Tabella B1 - Aliquote integrative relative alla progettazione e direzione lavori, ulteriori prestazioni introdotte dalla L. 109/1994 e DPR 554/1999 (pag. 61 della Gazzetta Ufficiale)
Tabella B2 - Onorario relativo alle prestazioni del responsabile e dei coordinatori in materia di sicurezza nei cantieri (pag. 62 della Gazzetta Ufficiale)
Tabella B3.1 - Onorario relativo ai rilievi planoaltimetrici con metodi celerimetrici (pag. 63 della Gazzetta Ufficiale)
Tabella B3.2 - Onorario relativo ai rilievi dei manufatti (pag. 64 della Gazzetta Ufficiale)
Tabella B4 - Onorario relativo agli studi di impatto ambientale (pag. 65 della Gazzetta Ufficiale)
Tabella B5 - Onorario relativo ai piani particellari d'esproprio (pag. 66 della Gazzetta Ufficiale)
Tabella B6 - Onorario relativo alle attività di supporto al responsabile del procedimento (pag. 67 della Gazzetta Ufficiale)