Decreto 17 marzo 2008, n. 84
Ministero delle Infrastrutture. Regolamento recante norme per la ripartizione dell'incentivo di cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n. 109 del
10-5-2008)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
Visto l'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Visto il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2006, n. 179, recante
l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture;
Visto l'articolo 92, comma 5, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, che riproduce con modifiche l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modifiche, concernente l'incentivo destinato a
retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;
Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166,
recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e
trasporti»;
Visto il regolamento recante norme per la
ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18
della richiamata legge n. 109/1994, e successive modificazioni, adottato dal
Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555,
registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1999, registro n. 3, foglio n. 5
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000;
Considerato che si è ravvisata l'esigenza di
adeguare il regolamento di cui al predetto decreto ministeriale 2 novembre
1999, n. 555, per renderlo coerente con la nuova normativa;
Ritenuta, pertanto, l'opportunità di emanare
un nuovo regolamento, in sostituzione di quello adottato
con il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555;
Visto il verbale dell'accordo raggiunto il
giorno 13 gennaio
Vista l'integrazione
al suddetto accordo, sottoscritta in data 2 aprile 2007;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 17, comma 25, della legge
15 maggio 1997, n. 127;
Udito il parere n.
8381/04 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva
per gli atti normativi del 30 giugno 2004, ed il parere n. 3664/07 del
Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli
atti normativi del 12 ottobre 2007;
Vista la
comunicazione effettuata in data 28 febbraio 2008 alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Adotta
il seguente
regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Obiettivi e finalità
1. Il presente regolamento è emanato ai
sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica nei
casi di redazione di progetti di opere o di lavori a
cura del personale interno.
2. In caso di appalti
misti l'incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della
progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo
degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo è
finalizzata alla valorizzazione delle professionalità
interne ed all'incremento della produttività.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, sono
costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi
commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le
attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività
di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione straordinaria e ordinaria, comprese le eventuali connesse
progettazioni di campagne diagnostiche, le eventuali redazioni di perizie di
variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, del
codice, ad eccezione della lettera e).
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di
gara.
Art. 3.
Costituzione e accantonamento dell'incentivo
1. Per i progetti di cui all'articolo
2. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica
qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la
corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a
disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.
Art. 4.
Conferimento degli incarichi
1. Gli affidamenti delle attività di cui all'articolo 92, comma
5, del codice sono effettuati con provvedimento del dirigente di prima fascia
ovvero, ove delegato, del dirigente di seconda fascia preposto alla struttura
competente, garantendo una opportuna rotazione.
2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato,
modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile del
procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in
correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa
della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a
fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo
stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del
presente regolamento nonché il raggiungimento degli
obiettivi fissati.
3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo
o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione
del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno
incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa
e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a
ciascuno.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
a) il responsabile del procedimento;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di
progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
c) il coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, con le modifiche
introdotte dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528;
d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, al quale,
in entrambi i casi, non è dovuto ulteriore compenso,
fatto salvo il rimborso delle spese autorizzate e documentate;
f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o
il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati
elaborati di tipo descrittivo facenti parte del
progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli,
assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati
grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito
delle competenze del proprio profilo professionale;
g) il personale amministrativo, nonché
l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non
firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo intellettuale
e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente
individuato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, ovvero dello stesso responsabile
del procedimento.
5. Il personale incaricato della progettazione e quello che
partecipa nelle varie fasi potranno svolgere l'incarico anche al di fuori
dell'orario di lavoro; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno
retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal contratto collettivo,
solo se preventivamente autorizzate secondo le modalità vigenti, nei limiti della
quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi
titolo con disposizione amministrativa.
5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che,
non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza
nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che
producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più
esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione
conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione
ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di
equipollenza.
6. Le spese connesse con l'espletamento
dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.
7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il
funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse
organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.».
Art. 5
Ripartizione
1. La ripartizione dell'incentivo è operata dal dirigente di
prima fascia ovvero, ove delegato, dal dirigente di seconda fascia preposto
alla struttura competente, previa individuazione, in sede di contrattazione
decentrata di secondo livello, delle percentuali definitive, oscillanti tra le
quote minime e massime stabilite nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 e tenuto conto delle
responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle
attività.
2. Per progetti di importo a base di
gara fino a euro
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di
progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici
che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su
disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi
metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici,
contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio
profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10%
al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al
10%;
e) il personale amministrativo, nonché
l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non
firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
3. Per progetti di importo a base di
gara compreso tra oltre euro 1.000.000 e euro
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di
progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici
che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su
disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi
metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici,
contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio
profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10%
al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al
10%;
e) il personale amministrativo, nonché
l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non
firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
4. Per progetti di importo a base di
gara compreso tra oltre euro 5.000.000 e euro
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di
progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici
che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su
disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi
metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici,
contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio
profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10%
al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al
10%;
e) il personale amministrativo, nonché
l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non
firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
5. Per progetti di importo a base di
gara compreso tra oltre euro 25.000.000 e euro
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di
progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici
che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su
disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi
metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici,
contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio
profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10%
al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al
10%;
e) il personale amministrativo, nonché
l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non
firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
6. Per progetti di importo a base di
gara superiore a euro
a) il responsabile del procedimento: dal 5% al 10%;
b) il tecnico o i tecnici che in qualità di
progettisti titolari formali dell'incarico ed in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la
responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati. Il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. I collaboratori tecnici
che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su
disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi
metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità
dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici,
contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio
profilo professionale: dal 15% al 65%;
c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori: dal 10%
al 55%;
d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo
tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione: dal 5% al
10%;
e) il personale amministrativo, nonché
l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non
firmando il progetto, partecipano mediante contributo intellettuale e materiale
all'attività del responsabile del procedimento, nonché alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione: dal 5% al 20%.
7. Per progetti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 è possibile
attribuire una maggiorazione comunque non eccedente il
limite massimo dell'incentivo ai sensi dell'articolo 3 qualora venga attestata
dal responsabile del procedimento almeno una delle cause di complessità di
seguito indicate:
a) multidisciplinarità del progetto:
ipotesi in cui alla redazione del progetto hanno concorso molteplici specializzazioni e se, quindi, lo stesso è costituito da più
sottoprogetti specialistici (impianti - strutture - studi - prove);
b) accertamenti e indagini: ipotesi di ristrutturazione,
adeguamento e completamento e, in generale, se gli studi preliminari del
progetto eccedono quelli normalmente richiesti o vi siano state difficoltà
operative e logistiche nel corso delle indagini preliminari e degli
accertamenti sopralluogo;
c) soluzioni tecnico-progettuali: ipotesi di adozione
di soluzioni progettuali che hanno richiesto studi e/o articolazioni più o meno
originali o impiego di materiali o tecniche costruttive sperimentali o
originali sui quali sono stati effettuati studi o sperimentazioni;
d) progettazione per stralci: ipotesi di difficoltà connesse
alla redazione di stralci funzionali, con particolare riferimento alla
complessità delle calcolazioni tecniche e computistiche occorrenti.
8. L'attribuzione del maggior incentivo deve essere disposta dal
dirigente di cui al comma
Nota all'art. 5:
- Per il testo del comma 4 e del comma
16 dell'art. 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si veda nelle
note all'art. 4.
Capo II
Ripartizione dell'incentivo
Art. 6.
Incarichi interi o parziali per la redazione dei progetti
1. Il compenso per la redazione di progetti, posto con
coefficiente pari a
2. Progettazioni redatte interamente dal personale interno:
progetto preliminare 20%;
progetto definitivo 40%;
progetto esecutivo 40%.
Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al
personale che ha partecipato alla progettazione. Per il progetto preliminare posto a base di gara
l'aliquota è determinata nel 30%. Per il progetto definitivo posto a
base di gara l'aliquota è determinata nel 50%. Per i
progetti relativi alle campagne diagnostiche è
applicata l'aliquota del solo progetto esecutivo.
3. Qualora alcune parti o livelli di progettazione o consulenze
su specifiche problematiche vengano affidate
all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà determinato proporzionalmente
all'impegno del personale interno valutato dal dirigente preposto alla
struttura competente. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale
interno entra a far parte delle economie di spesa.
Capo III
Termini temporali e penalità
Art. 7.
Termini per le prestazioni
1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere
indicati, su proposta del responsabile del
procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni,
eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini
per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale
assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo
coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme
regolamentari.
2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di
comunicazione ai progettisti del provvedimento di
conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva
attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle
prestazioni.
effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile,
l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
10-bis. Resta fermo quanto previsto dalla legge n. 717 del
1949.».
Art. 8.
Penalità per errori od omissioni progettuali
1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi
a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità
di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo
132, comma 1, lettera e), del codice al responsabile del procedimento nonché ai
firmatari del progetto non è corrisposto l'incentivo; ove già corrisposto, il
dirigente che ha disposto il pagamento procede al recupero.
Capo IV
Disposizioni diverse
Art. 9.
Pagamento del compenso
1. Il pagamento della quota di incentivazione
è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica
dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del
procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le
corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
Capo V
Norme finali
Art. 10.
Relazione periodica sull'applicazione del regolamento
1. Entro il mese di febbraio di ogni
anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia al
dirigente organicamente superiore una relazione in ordine all'applicazione del
presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
l'indicazione dei progetti
affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
l'importo dell'incentivo
liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei
destinatari;
eventuali vizi riscontrati
nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi
nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale
interno incaricato.
Art. 11.
Abrogazioni
Alla data di entrata in vigore del
presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 2 novembre 1999, n. 555,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 17 marzo 2008
Il Ministro: Di Pietro
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2008 Ufficio di
controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio,
registro n. 4, foglio n. 211