La progettazione di opere pubbliche affidata a  professionisti esterni alla stazione appaltante.

In quali casi una stazione appaltante può affidare ad un tecnico esterno (ingegnere, architetto, geometra) la progettazione di un'opera pubblica? I requisiti del progettista esterno, la possibilità di frazionare gli incarichi, la remunerazione, l'assicurazione (dopo il Codice Appalti)

 

IL PRINCIPIO DELLA PRIORITA' DELLA PROGETTAZIONE INTERNA

Il Codice dei Contratti ha riaffermato il principio della priorità della progettazione interna. In effetti, l'art. 90, comma 4 (che ripropone il comma 4 dell’art. 17 della Merloni) elenca (in modo da ritenersi tassativo) le ipotesi in cui è possibile affidare a soggetti esterni attività di progettazione e quelle tecnico-amministrative ad essa connesse:

carenza di organico tecnico nelle stazioni appaltanti;

difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere i compiti d’istituto;

lavori particolarmente complessi o di rilevanza ambientale od architettonica;

— necessità di predisporre progetti integrali (progetti elaborati in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica: art. 2 Regolamento) che richiedano l’apporto di competenze diversificate.

Ove ricorrano queste ipotesi, il responsabile del procedimento le accerta e le certifica.

Fino alla Merloni ter, l’art. 17, comma 4 della legge quadro ammetteva esplicitamente l’affidamento a progettisti esterni della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo o di parti di esso, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative. Dopo la L. 415/1998 e tutt'ora nella formulazione del Codice, il ricorso a progettisti esterni per l’effettuazione di singole parti dell’attività progettuale non sembra più essere possibile: la norma, infatti, dispone che oggetto dell’affidamento può essere solo uno o più dei livelli progettuali.

Interessante, al riguardo, è la determinazione dell’Autorità per i Lavori Pubblici n. 8/99 dell’8-11-1999. In essa l’Authority non esclude la possibilità di frazionamento dell’incarico ma, in tal caso, richiede che la scelta sia sempre adeguatamente motivata. Tale interpretazione viene giustificata ricordando:

— che la progettazione va sempre intesa in modo tendenzialmente unitario. La legge quadro fa sempre riferimento al complesso unitario del progetto, in relazione anche all’insieme delle relative fasi progettuali; d’altra parte, che i diversi aspetti tecnici coinvolti richiedano una visione unitaria è un’esigenza avvertita anche dal legislatore laddove (art. 90, comma 7) prescrive che l’offerta indichi la persona fisica incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

— che l'art. 29, comma 4 del Codice (all'epoca, il D.Lgs. 157/1995, art. 4) vieta esplicitamente l’artificioso frazionamento dei servizi (al fine di evitare l’applicazione delle norme comunitarie). Nel caso di ripartizione del servizio in più lotti, l’onorario andrà determinato tenendo conto "della somma del valore dei singoli lotti" (art. 4, comma 4); a tale obbligo è possibile derogare solo se il valore dei singoli lotti è inferiore a 80 mila euro ed il valore stimato complessivo dei lotti così esentati dall’applicazione della disciplina comunitaria non supera il 20% del valore complessivo della progettazione.

L’art. 91, comma 4, infine, dispone che le progettazioni definitiva ed esecutiva sono affidate, in via generale, al medesimo soggetto (non importa se pubblico o privato) salvo che particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento, consiglino diversamente. Qualora i due livelli di progettazione siano affidati a soggetti diversi, il nuovo progettista dovrà esplicitamente accettare l’attività progettuale svolta dal predecessore.

L’affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l’avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione della stazione appaltante sulla progettazione definitiva.

TIPOLOGIA DEI PROGETTISTI ESTERNI

I soggetti esterni cui le attività di progettazione possono essere affidate sono così individuati (art. 90, comma 1):

liberi professionisti singoli o associati;

società di professionisti;

società di ingegneria;

raggruppamenti temporanei dei precedenti soggetti;

consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria (nuova tipologia introdotta dalla Merloni quater, L. 166/2002).

In ogni caso (art. 90, comma 7) va rispettato l’art. 2232 codice civile, secondo cui la prestazione professionale è personale: ciascun professionista iscritto all’albo è tenuto a firmare gli elaborati ed è personalmente responsabile.

La persona fisica incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, inoltre, va indicata già al momento della presentazione dell’offerta.

Il materiale qui presentato è in gran parte tratto dal volume "La progettazione dei lavori pubblici" edito da Sistemi editoriali, un marchio delle Edizioni Simone.

Torna su    Home   Avanti