Le norme ISO 9000 negli appalti pubblici

Per quali gare e da quando scatta l'obbligo della certificazione di Sistema Qualità, quali vantaggi comporta, come ottenerla


Le date e gli importi oltre i quali scatta l'obbligo di possesso del Sistema Qualità

Nel sistema a regime le SOA sono tenute non solo a verificare il possesso dei requisiti ma devono altresì attestare che l'impresa, quando ciò sia necessario per la classifica richiesta e secondo le scadenze temporali previste dal decreto Bargone, sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale o della dichiarazione di presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale.

L'allegato B al regolamento infatti prevede che l'introduzione delle ISO 9000 nel settore dei lavori pubblici sia cadenzata in base alle classifiche di qualificazione richieste: fermo restando che per gli appalti di valore inferiore al miliardo di lire non sono previsti né la certificazione di qualità né la dichiarazione di elementi del sistema qualità, il primo obbligo di dimostrare la piena conformità alle norme UNI EN ISO 9000 è  scattato nel 2003 per le gare d'importo superiore a 30 miliardi di lire, nel 2004 per le gare comprese fra 10 e 30 miliardi di lire e a regime, dal 2005, riguarda anche le gare d'importo superiore ai 10 miliardi di lire.

Il possesso di elementi significativi e correlati del sistema qualità (una "certificazione semplificata", per così dire, che fungerà da ponte verso la certificazione di qualità vera e propria) è invece richiesta già dal 2002 per tutte le gare d'importo superiore ai 10 miliardi di lire.

A partire dal 1° gennaio 2005 tutte le imprese che intendono rinnovare o  acquisire la qualificazione nella categoria OS12 (Barriere e protezioni stradali), per le classifiche di importo pari o superiore a  1.032.913 euro (classifica III), devono possedere  adeguata certificazione di qualità, così come previsto dalle norme Iso 9001/2000 relativamente alla produzione, al montaggio e alla installazione delle barriere. Le imprese non certificate per le classifiche I e II (e in via transitoria per le altre classifiche) devono presentare, ai fini della collaudazione dei lavori della medesima categoria di importo superiore a 50.000 Euro,  una dichiarazione del produttore attestante il corretto montaggio e l'idonea installazione (novità introdotta all'art. 18, comma 8, dal D.P.R. 93/2004). 

Vantaggi (attuali e futuri) della certificazione di sistema qualità

La Merloni (art. 8, comma 11quater così come modificato dalla L. 415/1998) prevede, per i soggetti esecutori di lavori pubblici che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di qualità o che siano in possesso dell’attestazione della presenza degli elementi di qualità, a titolo di beneficio la riduzione del 50% della cauzione provvisoria  e della garanzia fidejussoria (art. 30 Merloni). 
La cauzione, da presentare congiuntamente all’offerta, copre la mancata sottoscrizione del contratto ed è pari al 2% dell’importo dei lavori (art. 30, co. 1 L. 109/1994). La garanzia fidejussoria, invece, è pari al 10% degli importi dei lavori (percentuale che cresce se il ribasso d’asta è superiore al 20%) e copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto (sull'applicabilità di tali benefici in caso di A.T.I. si veda la determinazione 44/2000 dell'Authority). Sulla durata temporale di tale incentivo, l'Autorità si era espressa nel senso che la riduzione del 50% operasse solo per il periodo transitorio; successivamente (det. 21/2003) è però tornata sui suoi passi, affermando che la riduzione della cauzione
(art. 8, comma 11quater) e della garanzia definitiva (art. 30) non hanno natura transitoria e dunque continuano ad applicarsi anche dopo che il nuovo sistema di qualificazione è entrato a regime;

Prima della Legge Comunitaria per il 2004, l'art. 8, comma 11quater prevedeva che, in caso di appalto-concorso, la certificazione o la dichiarazione costituissero un ulteriore elemento di valutazione di cui doveva tener conto l’amministrazione aggiudicatrice nell’individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Sul punto, però, la Commissione Europea ha sollevato dubbi sulla compatibilità dell'art. 8, comma 11quater con la direttiva 93/37/CEE (che invece distingue nettamente la fase della qualificazione da quella della valutazione dell'offerta), dubbi accolti anche dalla Circolare del Ministero Infrastrutture 2079 del 16 gennaio 2003; come detto, la Comunitaria 2004 (art. 24) ha risolto tali perplessità eliminando questo particolare tipo di beneficio.

LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE

La certificazione è il riconoscimento formale, ad opera di un apposito ente (organismo di certificazione), del Sistema Qualità dell'azienda. Ma, soprattutto, essa costituisce il risultato finale di un percorso che prevede almeno quattro momenti fondamentali:

Chi conosce la realtà operativa delle imprese di costruzione, però, sa quali difficoltà (superiori a quelle che incontrano aziende operanti in altri settori) si incontrano nell'introdurre procedure standard e nell'impostare il Sistema Qualità nel settore delle costruzioni. Le aziende di costruzione, infatti, devono confrontarsi con le seguenti peculiarità:

Le norme ISO sono state pensate, invece, soprattutto per le organizzazioni con attività di assemblaggio e di fabbricazione (anche se esse, con le dovute interpretazioni, sono applicabili anche in altri settori): ciò spiega, in parte, perché siano ancora relativamente poche le imprese di costruzione certificate. Per tale motivo può risultare particolarmente interessante la lettura di un documento redatto dall'IGQ: si tratta di considerazioni sull'applicabilità delle norme al settore delle costruzioni, con particolare riferimento alle imprese edili; nel documento è inglobata l'intera check-list per le norme ISO 9001 ed ISO 9002 (clicca qui per consultare il documento).

Altrettanto utile potrà risultare il documento del SINCERT (Luglio 2000) che definisce i criteri applicativi per un'efficace gestione delle certificazioni ISO 9001 e ISO 9002 delle imprese il cui campo di attività ricade nel settore di accreditamento 28 "Imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi".
Nel documento vengono inoltre riassunte le disposizioni per ottimizzare la descrizione delle attività dell'"oggetto" dei certificati ISO 9001/2, ai fini della eventuale applicazione nell'ambito delle valutazioni di competenza delle SOA.



 

Il materiale qui presentato è in gran parte tratto dal volume "La qualità nella gestione dell'appalto" edito da Sistemi Editoriali.

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