La nuova qualificazione: le regole per partecipare alle gare d'appalto dopo il decreto Bargone
I requisiti delle imprese, le regole per il subappalto, la certificazione di qualità, i nuovi bandi di gara
Con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (cosiddetto decreto Bargone) è stato definitivamente archiviato il sistema di qualificazione basato sull'iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori.
Le linee portanti del nuovo sistema di qualificazione sono costituite dall'attestazione rilasciata dalle Società Organismi di Attestazione (SOA) e dalla certificazione di Sistema Qualità conforme alle ISO 9000.
Le pagine che seguono analizzano le disposizioni del decreto Bargone e del Regolamento generale di attuazione della Merloni (D.P.R. 554/1999) affrontando in particolare:
le modalità di applicazione delle norme ISO 9000 alle imprese di costruzione;
la procedura da seguire per ottenere l'attestazione dalle SOA;
i requisiti (di ordine generale e speciale) per la qualificazione delle imprese;
le nuove modalità di redazione dei bandi di gara;
la documentazione con cui le imprese devono comprovare il possesso dei requisiti.
Vediamo punto per punto le novità, anche alla luce del DPR n. 93 del 10 marzo 2004 (cosiddetto Regolamento Martinat, che ha modificato il DPR 34/2000).
Il sistema di qualificazione a regime (2005)
La Merloni (art. 8) ha sostituito un sistema di qualificazione delle imprese basato su un unico organismo pubblico e centralizzato (l'ANC) con un sistema di qualificazione diffuso, affidato a più soggetti privati (le SOA, Società Organismi di Attestazione). A queste società private la Merloni, e di conseguenza il regolamento Bargone, affida il compito di attestare:
l'esistenza dei requisiti generali (assenza di cause di possibile esclusione) e speciali (tecnico-organizzativi e economico-finanziari);
il possesso del certificato di sistema qualità o, nei casi previsti, della dichiarazione di presenza di elementi significativi e correlati del sistema qualità.
L'attestazione, si badi, è cosa ben diversa dalla certificazione: le Soa si limitano ad attestare il possesso della certificazione (o, quando previsto, della dichiarazione): quest'ultimo documento sarà rilasciato da appositi organismi di certificazione (per capirci, ICIC, IGQ, DET NORSKE VERITAS e tutti gli altri organismi di certificazione che rilasciano certificati del sistema qualità conformi alle norme della serie UNI EN ISO 9000) a loro volta accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000.
Il regolamento disegna dunque un sistema che, a regime, viaggia su due binari paralleli:
da
un lato gli organismi di certificazione rilasciano all'impresa la
certificazione di sistema qualità o la dichiarazione di "presenza di
elementi significativi e correlati del sistema qualità";
dall'altro le SOA che, autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e iscritte in un apposito Albo, verificano e attestano che l'impresa possieda:
- i requisiti generali e speciali;
- la certificazione o dichiarazione rilasciata dagli organismi di certificazione.
La transizione: partecipare alle gare senza attestazione
Se la certificazione di qualità delle imprese di costruzione (sia pure su basi volontarie) non appare una novità assoluta, ben diverso è il discorso per il secondo pilastro disegnato dalla Merloni: il decreto (artt. 29-32) aveva previsto un periodo transitorio nel quale la partecipazione alle gare era consentita sia alle imprese che nel frattempo conseguivano la qualificazione dalle SOA secondo le nuove regole, sia alle imprese che ancora non erano in grado di esibire l'attestazione.
Un analogo periodo transitorio era previsto anche per la certificazione di qualità: fermo restando che per gli appalti di valore inferiore al miliardo di lire non sono previsti né la certificazione di qualità né la dichiarazione di "elementi del sistema qualità", il primo obbligo di dimostrare la piena conformità alle norme UNI EN ISO 9000 è scattato nel 2003 per le gare d'importo superiore a 30 miliardi di lire, nel 2004 per le gare comprese fra 10 e 30 miliardi di lire e a regime, nel 2005, riguarderà anche le gare d'importo superiore ai 10 miliardi di lire.
Il possesso di elementi significativi e correlati del sistema qualità (una "certificazione semplificata", per così dire, che funge da ponte verso la certificazione di qualità vera e propria) è invece richiesta già dal 2002 per tutte le gare d'importo superiore ai 10 miliardi e dal 2003 è estesa anche alle gare d'importo superiore al miliardo.
Rimane da dire della qualificazione delle imprese che eseguono lavori di importo inferiore a 150 mila euro: con la Merloni si è previsto che il nuovo sistema di qualificazione fosse obbligatorio solo per gli appalti di valore superiore a tale soglia (art. 8, comma 2) ma il legislatore ha comunque ritenuto opportuno (art. 8, comma 11quinquies) che il regolamento individuasse anche quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le imprese concorrenti in tali gare minori. L'art. 28 del regolamento (unitamente all'art. 29, comma 3) detta appunto tali requisiti che andranno verificati direttamente dalle stazioni appaltanti.
Il materiale qui presentato è in gran parte tratto dal volume "La qualità nella gestione dell'appalto" edito da Sistemi Editoriali.