La
nuova qualificazione: le regole per partecipare
alle gare d'appalto dopo il decreto Bargone
I requisiti delle imprese,
le regole per il subappalto, la certificazione di qualità, i nuovi bandi di
gara
Con
il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (cosiddetto decreto Bargone) è stato definitivamente archiviato il sistema di qualificazione basato sull'iscrizione
all'Albo Nazionale Costruttori.
Le linee portanti del nuovo sistema di
qualificazione sono costituite dall'attestazione rilasciata dalle Società
Organismi di Attestazione (SOA) e dalla certificazione di Sistema Qualità
conforme alle ISO 9000.
Le
pagine che seguono analizzano le disposizioni del decreto Bargone e del
Regolamento generale di attuazione della Merloni (D.P.R. 554/1999) affrontando in particolare:
-
le modalità di applicazione delle norme ISO 9000 alle imprese di
costruzione;
-
la procedura da seguire per ottenere l'attestazione dalle SOA;
-
i requisiti (di ordine generale e speciale) per la qualificazione delle
imprese;
-
le nuove modalità di redazione dei bandi di gara;
-
la documentazione con cui le imprese devono comprovare il possesso dei
requisiti.
Vediamo
punto per punto le novità, rimandando, per maggiori approfondimenti, al
volume "La qualificazione nei lavori pubblici:
dall'ANC
alla certificazione di qualità" edito dalla Casa editrice
Finanze&Lavoro, volume da cui è tratto gran parte del materiale qui presentato.
Il sistema
di qualificazione a regime (2005)
La
Merloni (art. 8) ha sostituito un sistema di qualificazione delle imprese basato
su un unico organismo pubblico e centralizzato (l'ANC) con un sistema di
qualificazione diffuso, affidato a più soggetti privati (le SOA, Società
Organismi di Attestazione). A queste società private la Merloni, e di
conseguenza il regolamento Bargone, affida il compito di attestare:
-
l'esistenza
dei requisiti
generali (assenza di cause di possibile esclusione) e speciali
(tecnico-organizzativi e economico-finanziari);
-
il
possesso del certificato
di sistema qualità o, nei casi previsti, della dichiarazione
di presenza di elementi significativi e correlati del sistema qualità.
L'attestazione,
si badi, è cosa ben diversa dalla certificazione: le Soa
si limitano (meglio, si limiteranno, quando il sistema andrà a regime) ad
attestare il possesso della certificazione (o, quando previsto, della
dichiarazione): quest'ultimo documento sarà rilasciato da appositi organismi
di certificazione (per capirci, ICIC, IGQ, DET NORSKE VERITAS e tutti gli
altri organismi di certificazione che rilasciano certificati del sistema qualità
conformi alle norme della serie UNI EN ISO 9000) a loro volta accreditati ai
sensi delle norme UNI CEI EN 45000.
Il
regolamento disegna dunque un sistema che, a regime, viaggerà su due binari
paralleli:
-
da
un lato gli organismi di certificazione rilasciano all'impresa la
certificazione di sistema qualità o la dichiarazione di "presenza di
elementi significativi di e correlati del sistema qualità";
-
dall'altro
le SOA che, autorizzate dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
e iscritte in un apposito Albo, verificano e attestano che l'impresa
possieda:
-
- i requisiti generali e speciali;
-
- la certificazione o dichiarazione rilasciata dagli organismi
di
certificazione.
La transizione:
partecipare alle gare senza attestazione
Se
la certificazione di qualità delle imprese di costruzione (sia pure su basi
volontarie) non appare una novità assoluta, ben diverso è il discorso per il
secondo pilastro disegnato dalla Merloni: dopo alcuni mesi dalla data di entrata in vigore del
regolamento Bargone, infatti, manca ancora un mercato di soggetti qualificatori
strutturato ed attrezzato in modo da sorreggere l'impatto della necessaria
qualificazione di tutti gli operatori del settore (come riconosce la stessa
Relazione di accompagnamento al decreto). Di conseguenza, il decreto (artt.
29-32) prevede un periodo
transitorio nel quale la partecipazione alle gare è consentita sia alle
imprese che nel frattempo avranno conseguito la qualificazione dalle SOA secondo
le nuove regole, sia alle imprese che ancora non saranno in grado di esibire
l'attestazione. I requisiti richiesti alle imprese, articolati ovviamente in
base all'importo dei lavori, in questo periodo transitorio dovranno essere
accertati dalle stazioni appaltanti.
Un
analogo periodo
transitorio è previsto anche per la certificazione
di qualità: fermo restando che per gli appalti di valore inferiore al
miliardo di lire non sono previsti né la certificazione di qualità né la
dichiarazione di "elementi del sistema qualità", il primo obbligo di
dimostrare la piena conformità alle norme UNI EN ISO 9000 scatterà nel 2003
per le gare d'importo superiore a 30 miliardi di lire, nel 2004 per le gare
comprese fra 10 e 30 miliardi e a regime, nel 2005, riguarderà anche le gare
d'importo superiore ai 10 miliardi.
Il
possesso di elementi
significativi e correlati del sistema qualità (una "certificazione
semplificata", per così dire, che fungerà da ponte verso la
certificazione di qualità vera e propria) sarà invece richiesta già nel 2002
per tutte le gare d'importo superiore ai 10 miliardi e l'anno dopo sarà estesa
anche alle gare d'importo superiore al miliardo.
Rimane
da dire della qualificazione delle imprese che eseguono lavori di importo inferiore
a 150 mila euro: con la Merloni si è previsto che il nuovo sistema di
qualificazione fosse obbligatorio solo per gli appalti di valore superiore a
tale soglia (art. 8, comma 2) ma il legislatore ha comunque ritenuto opportuno
(art. 8, comma 11quinquies) che il regolamento individuasse anche quali
requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico debbano possedere le
imprese concorrenti in tali gare minori. L'art. 28 del regolamento (unitamente
all'art. 29, comma 3) detta appunto tali requisiti che andranno verificati
direttamente dalle stazioni appaltanti.
Il
materiale qui presentato è in
gran parte tratto dal volume "La qualificazione nei lavori pubblici:
dall'ANC
alla certificazione di qualità" edito dalla Casa editrice
Finanze&Lavoro.
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La nuova qualificazione
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