
LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I
Degli organi giudiziari
Capo I
Del giudice
Sezione I
Della giurisdizione e della competenza in generale
1. Giurisdizione dei giudici ordinari. — La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari (1) secondo le norme del presente Codice [37; c.c. 2907; Cost. 102, 103] (2).
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