
Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. — Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie (G.U. 24-12-1941, n. 302)
Titolo I
Del pubblico ministero
1. Richiesta di comunicazione degli atti. — In ogni stato e grado del processo il pubblico ministero può richiedere al giudice la comunicazione degli atti per l’esercizio dei poteri a lui attribuiti dalla legge [c.p.c. 69 ss.].
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