Edizione Giuridiche Simone
Codici
ARTICOLO

609quater. Atti sessuali con minorenne. (1) — Soggiace alla pena stabilita dall’art. 609bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
1) non ha compiuto gli anni quattordici;
2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, (2) il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo, una relazione di convivenza.
Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 609bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni (3).
Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.
Si applica la pena di cui all’articolo 609ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci (4).