Edizione Giuridiche Simone
Codici
ARTICOLO

Capo II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

640. Truffa.
— Chiunque, con artifizi o raggiri (1), inducendo taluno in errore (2), procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (3), è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (4) e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro (5) (6).
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da trecentonove euro a millecinquecentoquarantanove euro (5):
1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare [c.p.m.p. 162, 32quater] (7) (8);
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell’Autorità [649] (9) (10).
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un’altra circostanza aggravante (11) (12) (13).

Definizioni

Reclusione: consiste nella privazione della libertà personale per un periodo che può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni (aumentabile a 30 in caso di concorso di circostanze aggravanti o di cumulo materiale delle pene irrogate per più violazioni o, ancora, per certi reati più gravi).
Così come per l’ergastolo, anche per la (—) sono previsti l’obbligo del lavoro e l’isolamento notturno.
I minimi ed i massimi previsti dalla norma non vincolano il legislatore: per esempio, nel caso della legislazione dell’emergenza non è rara la comminatoria della reclusione superiore ai 24 anni (es.: sequestro di persona a scopo di estorsione o di terrorismo).