Edizione Giuridiche Simone
Codici
ARTICOLO

640bis. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. (1) — La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32quater] (2) (3).