Libro I - Disposizioni generali

Titolo VI – Degli atti processuali

Capo I – Delle forme degli atti e dei provvedimenti
Sezione I – Degli atti in generale
Art. 121 — Libertà di forme.
Art. 122 — Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete.
Art. 123 — Nomina del traduttore.
Art. 124 — Interrogazione del sordo e del muto.
Art. 125 — Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.
Art. 126 — Contenuto del processo verbale.
Sezione II – Delle udienze
Art. 127 — Direzione dell’udienza.
Art. 128 — Udienza pubblica.
Art. 129 — Doveri di chi interviene o assiste all’udienza.
Art. 130 — Redazione del processo verbale.
Sezione III – Dei provvedimenti
Art. 131 — Forma dei provvedimenti in generale.
Art. 132 — Contenuto della sentenza.
Art. 133 — Pubblicazione e comunicazione della sentenza.
Art. 134 — Forma, contenuto e comunicazione dell’ordinanza.
Art. 135 — Forma e contenuto del decreto.
Sezione IV – Delle comunicazioni e delle notificazioni
Art. 136 — Comunicazioni.
Art. 137 — Notificazioni.
Art. 138 — Notificazione in mani proprie.
Art. 139 — Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.
Art. 140 — Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.
Art. 141 — Notificazione presso il domiciliatario.
Art. 142 — Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.
Art. 143 — Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Art. 144 — Notificazione alle amministrazioni dello Stato.
Art. 145 — Notificazione alle persone giuridiche.
Art. 146 — Notificazione a militari in attività di servizio.
Art. 147 — Tempo delle notificazioni.
Art. 148 — Relazione di notificazione.
Art. 149 — Notificazione a mezzo del servizio postale.
Art. 150 — Notificazione per pubblici proclami.
Art. 151 — Forme di notificazione ordinate dal giudice.
Capo II – Dei termini
Art. 152 — Termini legali e termini giudiziari.
Art. 153 — Improrogabilità dei termini perentori.
Art. 154 — Prorogabilità del termine ordinatorio.
Art. 155 — Computo dei termini.
Capo III – Della nullità degli atti
Art. 156 — Rilevanza della nullità.
Art. 157 — Rilevabilità e sanatoria della nullità.
Art. 158 — Nullità derivante dalla costituzione del giudice.
Art. 159 — Estensione della nullità.
Art. 160 — Nullità della notificazione.
Art. 161 — Nullità della sentenza.
Art. 162 — Pronuncia sulla nullità.

Titolo I – Del procedimento davanti al tribunale