Libro III - Del processo di esecuzione

Titolo II – Dell'espropriazione forzata

Capo I – Dell'espropriazione forzata in generale
Sezione I – Dei modi e delle forme dell'espropriazione forzata in generale
Art. 483 — Cumulo dei mezzi di espropriazione.
Art. 484 — Giudice dell’esecuzione.
Art. 485 — Audizione degli interessati.
Art. 486 — Forma delle domande e delle istanze.
Art. 487 — Forma dei provvedimenti del giudice.
Art. 488 — Fascicolo dell’esecuzione.
Art. 489 — Luogo delle notificazioni e delle comunicazioni.
Art. 490 — Pubblicità degli avvisi.
Sezione II – Del pignoramento
Art. 491 — Inizio dell’espropriazione.
Art. 492 — Forma del pignoramento.
Art. 493 — Pignoramenti su istanza di più creditori.
Art. 494 — Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario.
Art. 495 — Conversione del pignoramento.
Art. 496 — Riduzione del pignoramento.
Art. 497 — Cessazione dell’efficacia del pignoramento.
Sezione III – Dell'intervento dei creditori
Art. 498 — Avviso ai creditori iscritti.
Art. 499 — Intervento.
Art. 500 — Effetti dell’intervento.
Sezione IV – Della vendita e dell'assegnazione
Art. 501 — Termine dilatorio dal pignoramento.
Art. 502 — Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno.
Art. 503 — Modi della vendita forzata.
Art. 504 — Cessazione della vendita forzata.
Art. 505 — Assegnazione.
Art. 506 — Valore minimo per l’assegnazione.
Art. 507 — Forma dell’assegnazione.
Art. 508 — Assunzione di debiti da parte dell’aggiudicatario o dell’assegnatario.
Sezione V – Della distribuzione della somma ricavata
Art. 509 — Composizione della somma ricavata.
Art. 510 — Distribuzione della somma ricavata.
Art. 511 — Domanda di sostituzione.
Art. 512 — Risoluzione delle controversie.
Capo II – Dell'espropriazione mobiliare presso il debitore
Sezione I – Del pignoramento
Art. 513 — Ricerca delle cose da pignorare.
Art. 514 — Cose mobili assolutamente impignorabili.
Art. 515 — Cose mobili relativamente impignorabili.
Art. 516 — Cose pignorabili in particolari circostanze di tempo.
Art. 517 — Scelta delle cose da pignorare.
Art. 518 — Forma del pignoramento.
Art. 519 — Tempo del pignoramento.
Art. 520 — Custodia dei mobili pignorati.
Art. 521 — Nomina e obblighi del custode.
Art. 522 — Compenso del custode.
Art. 523 — Unione di pignoramenti.
Art. 524 — Pignoramento successivo.
Sezione II – Dell'intervento dei creditori
Art. 525 — Condizione e tempo dell’intervento.
Art. 526 — Facoltà dei creditori intervenuti.
Art. 527 — Diritto dei creditori intervenuti alla distribuzione.
Art. 528 — Intervento tardivo.
Sezione III – Dell'assegnazione e della vendita
Art. 529 — Istanza di assegnazione o di vendita.
Art. 530 — Provvedimento per l’assegnazione o per l’autorizzazione della vendita.
Art. 531 — Vendita di frutti pendenti o di speciali beni mobili.
Art. 532 — Vendita a mezzo di commissionario.
Art. 533 — Obblighi del commissionario.
Art. 534 — Vendita all’incanto.
Art. 534bis — Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 534ter — Ricorso al giudice dell’esecuzione.
Art. 535 — Prezzo base dell’incanto.
Art. 536 — Trasporto e ricognizione delle cose da vendere.
Art. 537 — Modo dell’incanto.
Art. 538 — Nuovo incanto.
Art. 539 — Vendita o assegnazione degli oggetti d’oro e d’argento.
Art. 540 — Pagamento del prezzo e rivendita.
Sezione IV – Della distribuzione della somma ricavata
Art. 541 — Distribuzione amichevole.
Art. 542 — Distribuzione giudiziale.
Capo III – Dell'espropriazione presso terzi
Sezione I – Del pignoramento e dell'intervento
Art. 543 — Forma del pignoramento.
Art. 544 — Pegno o ipoteca a garanzia del credito pignorato.
Art. 545 — Crediti impignorabili.
Art. 546 — Obblighi del terzo.
Art. 547 — Dichiarazione del terzo.
Art. 548 — Mancata o contestata dichiarazione del terzo.
Art. 549 — Accertamento dell’obbligo del terzo.
Art. 550 — Pluralità di pignoramenti.
Art. 551 — Intervento.
Sezione II – Dell'assegnazione e della vendita
Art. 552 — Assegnazione e vendita di cose dovute dal terzo.
Art. 553 — Assegnazione e vendita di crediti.
Art. 554 — Pegno o ipoteca a garanzia del credito assegnato.
Capo IV – Dell'espropriazione immobiliare
Sezione I – Del pignoramento
Art. 555 — Forma del pignoramento.
Art. 556 — Espropriazione di mobili insieme con immobili.
Art. 557 — Deposito dell’atto di pignoramento.
Art. 558 — Limitazione dell’espropriazione.
Art. 559 — Custodia dei beni pignorati.
Art. 560 — Modo della custodia.
Art. 561 — Pignoramento successivo.
Art. 562 — Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.
Sezione II – Dell'intervento dei creditori
Art. 563 — Condizioni e tempo dell’intervento.
Art. 564 — Facoltà dei creditori intervenuti.
Art. 565 — Intervento tardivo.
Art. 566 — Intervento dei creditori iscritti e privilegiati.
Sezione III – Della vendita e dell'assegnazione
§ 1 – Disposizioni generali
Art. 567 — Istanza di vendita.
Art. 568 — Determinazione del valore dell’immobile.
Art. 569 — Provvedimento per l’autorizzazione della vendita.
§ 2 – Vendita senza incanto
Art. 570 — Avviso della vendita.
Art. 571 — Offerte d’acquisto.
Art. 572 — Deliberazione sull’offerta.
Art. 573 — Gara tra gli offerenti.
Art. 574 — Provvedimenti relativi alla vendita.
Art. 575 — Termine delle offerte senza incanto.
§ 3 – Vendita con incanto
Art. 576 — Contenuto del provvedimento che dispone la vendita.
Art. 577 — Indivisibilità dei fondi.
Art. 578 — Delega a compiere la vendita.
Art. 579 — Persone ammesse agli incanti.
Art. 580 — Prestazione della cauzione.
Art. 581 — Modalità dell’incanto.
Art. 582 — Dichiarazione di residenza o elezione di domicilio dell’aggiudicatario.
Art. 583 — Aggiudicazione per persona da nominare.
Art. 584 — Offerte dopo l’incanto.
Art. 585 — Versamento del prezzo.
Art. 586 — Trasferimento del bene espropriato.
Art. 587 — Inadempienza dell’aggiudicatario.
Art. 588 — Esito negativo dell’incanto.
Art. 589 — Istanza di assegnazione.
Art. 590 — Provvedimento di assegnazione.
Art. 591 — Provvedimento di amministrazione giudiziaria o di nuovo incanto.
Art. 591bis — Delega al notaio delle operazioni di vendita con incanto.
Art. 591ter — Ricorso al giudice dell’esecuzione.
Sezione IV – Dell'amministrazione giudiziaria
Art. 592 — Nomina dell’amministratore giudiziario.
Art. 593 — Rendiconto.
Art. 594 — Assegnazione delle rendite.
Art. 595 — Cessazione dell’amministrazione giudiziaria.
Sezione V – Della distribuzione della somma ricavata
Art. 596 — Formazione del progetto di distribuzione.
Art. 597 — Mancata comparizione.
Art. 598 — Approvazione del progetto.
Capo V – Dell'espropriazione di beni indivisi
Art. 599 — Pignoramento.
Art. 600 — Convocazione dei comproprietari.
Art. 601 — Divisione.
Capo VI – Dell'espropriazione contro il terzo proprietario
Art. 602 — Modo dell’espropriazione.
Art. 603 — Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.
Art. 604 — Disposizioni particolari.
Titolo III – Dell'esecuzione per consegna o rilascio
Art. 605 — Precetto per consegna o rilascio.
Art. 606 — Modo della consegna.
Art. 607 — Cose pignorate.
Art. 608 — Modo del rilascio.
Art. 609 — Provvedimenti circa i mobili estranei all’esecuzione.
Art. 610 — Provvedimenti temporanei.
Art. 611 — Spese dell’esecuzione.
Titolo IV – Dell'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare
Art. 612 — Provvedimento.
Art. 613 — Difficoltà sorte nel corso dell’esecuzione.
Art. 614 — Rimborso delle spese.
Capo I – Delle opposizioni del debitore e del terzo assoggettato all'esecuzione
Sezione I – Delle opposizioni all'esecuzione
Titolo V – Delle opposizioni
Art. 615 — Forma dell’opposizione.
Art. 616 — Provvedimenti del giudice dell’esecuzione.
Sezione II – Delle opposizioni agli atti esecutivi
Art. 617 — Forma dell’opposizione.
Sezione III – Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza
Art. 618 — Provvedimenti del giudice dell’esecuzione.
Art. 618bis — Procedimento.
Capo II – Delle opposizioni di terzi
Art. 619 — Forma dell’opposizione.
Art. 620 — Opposizione tardiva.
Art. 621 — Limiti della prova testimoniale.
Art. 622 — [Opposizione della moglie del debitore.
Capo I – Della sospensione del processo
Titolo VI – Della sospensione e dell'estinzione del processo
Art. 623 — Limiti della sospensione.
Art. 624 — Sospensione per opposizione all’esecuzione.
Art. 625 — Procedimento.
Art. 626 — Effetti della sospensione.
Art. 627 — Riassunzione.
Art. 628 — Sospensione del termine d’efficacia del pignoramento.
Capo II – Dell'estinzione del processo
Art. 629 — Rinuncia.
Art. 630 — Inattività delle parti.
Art. 631 — Mancata comparizione all’udienza.
Art. 632 — Effetti dell’estinzione del processo.

Titolo I – Dei procedimenti sommari