Autorità
monetarie e politica monetaria nell'area dell'euro
A seguito della partecipazione
dellItalia alla terza fase dellUnione Economica e Monetaria europea, la Banca
dItalia è divenuta parte integrante del Sistema Europeo delle Banche Centrali
(SEBC). Di conseguenza:
- la Banca d'Italia ha dovuto adeguare il proprio
Statuto alle disposizioni del Trattato di Maastricht;
- la gestione della politica monetaria dei paesi dell'area dell'euro è ora di competenza
della BCE e dei suoi organi decisionali (il Comitato esecutivo e il Consiglio direttivo).
Tali argomenti sono affrontati nella prima parte (la presente) di questo documento.
L'obiettivo primario della politica monetaria dell'Eurosistema è la stabilità dei
prezzi; a tal fine Il SEBC può attivare tre categorie di strumenti:
- le operazioni di mercato aperto;
- le operazioni su iniziativa delle controparti;
- la manovra della riserva obbligatoria.
Tali argomenti sono affrontati nella seconda
parte di questo documento.
La
Banca d'Italia e il SEBC
A seguito della partecipazione
dellItalia alla terza fase dellUnione Economica e Monetaria europea, la Banca dItalia è divenuta parte integrante del Sistema Europeo
delle Banche Centrali (SEBC). dal 1° gennaio 1999 essa, dunque, svolge i compiti e le
funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello Statuto del SEBC e del Trattato di Maastricht.
Ladeguamento della
legislazione italiana alle disposizioni del Trattato e dello Statuto SEBC è avvenuto per
tappe:
- il primo passo è stato compiuto fra il 1992 e il
1993 (L. 82/1992 e L. 483/1993) quando il controllo della Banca dItalia sulla
liquidità fu accresciuto a discapito delle competenze del Tesoro;
- il definitivo adeguamento è stato operato dal D.Lgs. 10
marzo 1998, n. 43 con cui la Banca dItalia è stata formalmente dichiarata
"parte integrante del SEBC".
A seguito di tale decreto
legislativo, lAssemblea generale straordinaria dei partecipanti al capitale della
Banca dItalia ha adeguato lo Statuto e le modifiche sono state recepite dal
D.P.R. 24 aprile 1998.
Il processo di convergenza ha
interessato, in particolare, 4 ambiti:
- i requisiti dindipendenza della
Banca dItalia. È stato elevato da tre a cinque anni il mandato dei membri del
Consiglio superiore; sono state previste nuove ipotesi di incompatibilità per la nomina
al Consiglio superiore stesso (sono esclusi, ora, anche i dirigenti e gli impiegati della
pubblica amministrazione); sono state, infine, abrogate le disposizioni riguardanti i
poteri di sospensione ed annullamento da parte del Ministero del Tesoro nelle
materie di competenza del SEBC;
- lemissione di banconote e monete.
La Banca dItalia dal 1° gennaio 1999 ha perduto il potere di autorizzare
lemissione di banconote (in tale funzione, infatti, è ora soggetta al potere
autorizzatorio esclusivo della BCE) mentre le attribuzioni del Consiglio superiore della
Banca dItalia in materia di banconote continuano ad essere esercitate con
riferimento alle sole banconote in lire. Sempre alla BCE è affidata lapprovazione
del volume del conio: lItalia potrà coniare monete in euro, ma dovrà ovviamente
rispettare le misure tecniche adottate dal Consiglio dellUnione europea e
lammontare complessivo autorizzato dalla BCE;
- la gestione delle riserve ufficiali. Le
diverse Banche centrali nazionali sono tenute a conferire alla BCE le attività di riserva
in valuta in proporzione della quota di capitale sottoscritta. Le attività che, dopo
questo trasferimento, residuano alla Banca dItalia, sono da questa gestite
osservando gli indirizzi definiti dalla BCE;
- gli strumenti di politica monetaria. Fino al
31 dicembre 1998 il Governatore della Banca dItalia determinava il tasso
dinteresse sui depositi in conto corrente presso la stessa Banca, il tasso ufficiale
di sconto e quello sulle anticipazioni in conto corrente ed a scadenza fissa. Dal 1°
gennaio 1999, invece, la manovra dei tassi di interesse è di competenza del SEBC.
Vediamo ora quali sono i compiti e gli obiettivi del
Sistema Europeo delle Banche Centrali.
Il Sistema Europeo
delle Banche Centrali
Il SEBC presenta una struttura
federale, essendo composto dalla BCE e dalle Banche centrali
nazionali. Più che di un organo o di unistituzione comunitaria, perciò, si
tratta di un complesso di organi (comunitari e nazionali) retto da un insieme comune di
regole. Il suo obiettivo principale è il mantenimento della stabilità dei prezzi (art.
105 del Trattato di Maastricht), e solo compatibilmente con tale obiettivo il SEBC
sostiene le politiche economiche generali della Comunità.
I compiti fondamentali affidati al
SEBC dallart. 105 sono:
- definire e attuare la politica monetaria della
Comunità;
- svolgere le operazioni sui cambi;
- detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta
estera degli Stati membri;
- promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di
pagamento.
Il SEBC, inoltre, è chiamato a
contribuire allefficacia delle politiche perseguite dalle competenti autorità per
quanto riguarda la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e la stabilità del sistema
finanziario.
Lo Statuto del SEBC delinea quattro
fondamentali ambiti in cui si esplica lindipendenza dellorganismo:
- istituzionale, tesa a proteggere il SEBC da
interferenze esterne nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari;
- personale, assicurata a tutti i membri degli organi
decisionali del Sistema grazie alle norme in materia di nomina e durata del mandato;
- funzionale, costituita dallampia gamma di
strumenti messi a disposizione del SEBC;
- finanziaria e contabile, poiché il bilancio
consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle Banche centrali
nazionali, è redatto (a fini operativi e di analisi) dal Comitato esecutivo, organo
decisionale della BCE.
La Banca centrale
europea
La Banca centrale europea costituisce
il cuore del Sistema Europeo delle Banche Centrali. Si tratta di una vera e propria Banca
Centrale, a differenza del Board of Governors del Federal
Reserve System (la Banca federale statunitense) che non svolge funzioni operative.
Ai sensi dellart. 123 (nuova
numerazione dell'ex art. 109L dopo il Trattato di
Amsterdam), la BCE (così come il SEBC) è entrata in funzione il 3 maggio 1998, a
seguito della nomina del Comitato esecutivo, del Presidente e del Vicepresidente. Con la
sua istituzione lIME (lIstituto Monetario Europeo che ha guidato la
cooperazione ed il coordinamento delle banche centrali nel corso della seconda fase) è
stato posto in liquidazione e tutte le sue attività e passività sono state
automaticamente trasferite alla BCE. Questultima ha ereditato dallIME anche la
sede: è un grattacielo, lEuro-Tower, in Willy-Brandt-Platz a Francoforte.
La quota di capitale da assegnare a
ciascuna banca nazionale è stata calcolata in base a criteri demografici (popolazione
dello Stato membro di appartenenza) ed economici (il PIL degli ultimi 5 anni).
Le Banche centrali, inoltre, hanno
conferito alla BCE (in proporzione della quota di capitale sottoscritto) le riserve in
valuta, ECU e DSP (Diritti Speciali
di Prelievo, in inglese SDR) fino ad un ammontare complessivo di 50 miliardi di euro; la
BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire queste riserve valutarie e ad essa spetta
lapprovazione delle operazioni in valuta estera effettuate dagli Stati membri.
Il capitale della BCE, che
secondo lart. 107 del Trattato (ex art. 106 così rinumerato dal Trattato di
Amsterdam) ha piena personalità giuridica, è pari a 5 milioni di euro e le Banche
centrali ne sono le sole sottoscrittrici (non è, infatti, passata la proposta francese di
far sottoscrivere il capitale agli Stati membri). Tutte le Banche centrali
dellUnione devono versare la propria quota anche se solo quelle degli Stati membri
dellarea euro sono obbligate a farlo per intero; le altre si sono impegnate a
versare solo il 5% della quota a titolo di contributo spese per la loro partecipazione ad
alcune attività dellistituto./font>
Lart. 107 (ex 106) del
Trattato prevede due organi decisionali: il Comitato esecutivo e il Consiglio
direttivo.
Il Comitato esecutivo è
composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da altri quattro membri scelti, di comune
accordo, dai Capi di Stato e di Governo degli Stati partecipanti allarea
delleuro, su raccomandazione del Consiglio, dopo aver consultato il Parlamento
europeo e il Consiglio direttivo della BCE: allatto della prima nomina, avvenuta il
2 maggio 1998, è stato consultato il Consiglio dellIME.
Lo Statuto della BCE prevede che i
sei componenti del Comitato siano scelti tra "persone di riconosciuta levatura ed
esperienza professionale nel settore monetario o bancario", in modo da poter
assolvere in maniera autorevole alle delicate funzioni assegnate al Comitato stesso. Essi
durano in carica otto anni e il loro mandato non è rinnovabile.
La funzione più importante del
Comitato esecutivo è lattuazione delle decisioni di politica monetaria adottate dal
Consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle Banche centrali nazionali.
È inoltre responsabile della gestione degli affari correnti della BCE, quali la sicurezza
interna, lamministrazione etc., e della preparazione delle riunioni del Consiglio
direttivo attraverso la scelta degli argomenti oggetto di dibattito e della relativa
documentazione. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti; ad ogni
membro spetta un voto, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità.
Il Consiglio direttivo
comprende i membri del Comitato esecutivo nonché i Governatori delle Banche centrali dei
paesi dellarea euro. Anche in questo caso, il Consiglio decide a maggioranza
semplice: ogni membro ha diritto ad un voto e, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
Compito dellorgano è quello
di adottare gli indirizzi e prendere le decisioni necessarie ad assicurare
lassolvimento dei compiti affidati al SEBC: formula la politica monetaria della
Comunità, decide sugli obiettivi monetari intermedi, i tassi dinteresse guida e
lofferta di riserve nel SEBC.
Ad esso spetta, inoltre, deliberare
in materia di quote del capitale della BCE (ripartizione delle quote, trasferimento delle
riserve valutarie dalle Banche centrali alla BCE, distribuzione e gestione del reddito
monetario delle banche centrali).
Lart. 123 (ex 109L) prevede un
terzo organo decisionale della BCE "se e fintantoché vi sono Stati membri con
deroga": il Consiglio Generale. Tale organo comprende il Presidente ed il
Vicepresidente della BCE nonché i governatori delle Banche centrali nazionali
dellUnione incluse quelle degli Stati non partecipanti allarea delleuro;
fra le sue funzioni vi sono (art. 47 dello Statuto):
- svolgere i compiti transitori della BCE (assume i
compiti già dellIME e fornisce pareri nella fase di preparazione
dellabrogazione delle deroghe);
- partecipare alle funzioni consultive della BCE;
- raccogliere le informazioni statistiche.
Il Consiglio Generale, inoltre,
secondo quanto stabilito dallaccordo del 1° settembre 1998 tra la BCE e le Banche
centrali nazionali degli Stati membri non appartenenti allarea delleuro, deve:
- sorvegliare il funzionamento dello SME-2 e la
sostenibilità dei rapporti di cambio bilaterali tra leuro e ciascuna valuta
partecipante;
- assicurare il coordinamento delle politiche monetarie
e dei cambi nonché la gestione dei meccanismi dintervento.
Tutto il materiale qui presentato è
tratto dai volumi: Manuale
di economia politica - Micro e Macroeconomia, Edizioni Simone Economia
politica, Edizioni Simone |