| Riserva obbligatoria La riserva obbligatoria è un istituto con cui si impone alle banche di
detenere una percentuale k delle loro passività depositato presso la Banca
centrale.
Funzioni della riserva obbligatoria
I motivi di tale imposizione normativa vanno
ricercati:
- nell'esigenza di tutelare coloro che hanno effettuato depositi
presso le banche. Obbligando queste ultime ad investire una quota della loro raccolta in
attività liquide ed a rischio nullo, si tutelano i risparmiatori.
- nella possibilità per le autorità monetarie di controllare la
quantità di moneta. Manovrando il coefficiente k di riserva obbligatoria, infatti,
le autorità monetarie fanno variare in senso inverso la grandezza del moltiplicatore dei
depositi e quindi l'ammontare della quantità di moneta anche mantenendo costante la base
monetaria.
- in alcuni casi, nella possibilità di finanziare il settore
pubblico a condizioni di favore. È quanto accadeva in Italia: permettendo alle banche di
versare la riserva dovuta con titoli di Stato, si convogliava una parte del risparmio
verso il settore pubblico e si assicurava un'ulteriore forma di assorbimento dei titoli
del Tesoro. Inoltre, il tasso di remunerazione della riserva in genere è più basso di
mercato: ciò permette alla Banca centrale, se questa (come accadeva in Italia fino al
1993) è obbligata a finanziare il Tesoro, il finanziamento del settore pubblico a
condizioni più vantaggiose.
- in determinate circostanze (ad esempio quando è possibile
movimentare interamente o parzialmente la riserva grazie al meccanismo della
mobilizzazione) la riserva obbligatoria svolge una funzione di ammortizzatore (buffer)
della liquidità sul mercato monetario.
La riserva obbligatoria in Italia
La prima finalità, la tutela del risparmio, era sicuramente
quella prevalente quando l'istituto fu introdotto in Italia nel 1926.
Progressivamente, però, la riserva obbligatoria ha sempre più assunto la funzione di
strumento di politica monetaria: dal 1975 essa è stata estesa a tutto il sistema bancario
e l'aggregato soggetto a riserva ha via via compreso tutte le forme di raccolta fiduciaria
delle banche. L'ultima notevole innovazione si è avuta all'inizio degli anni Novanta con
l'introduzione della mobilizzazione della riserva. Fino all'ottobre 1990, le
banche erano obbligate al rispetto del vincolo di riserva in ogni singolo giorno; a
partire da quella data, invece, le banche potevano prelevare dal deposito obbligatorio una
percentuale fermo restando:
- che l'obbligo di riserva doveva essere rispettato non più ogni
giorno ma in media durante il periodo di mantenimento (dal 15 di ogni mese
al 14 del mese successivo);
- che ogni giorno la banca presentasse un deposito non inferiore
all'importo dovuto al netto della parte mobilizzabile (con una percentuale mobilizzabile
del 12,5%, la banca a fine giornata doveva mantenere un deposito pari almeno all'87,5%).
Era dunque possibile prelevare dal deposito di riserva per uno o
più giorni purché il prelievo fosse compensato nei successivi giorni del periodo di
mantenimento. L'innovazione mirava innanzitutto a ridurre lo svantaggio concorrenziale che
gravava sul nostro sistema bancario (il divario fra tassi di mercato e remunerazione della
riserva, infatti, da noi raggiungeva il punto percentuale contro lo 0,2 - 0,3% dei
principali paesi europei) senza ridurre drasticamente la percentuale di riserva
obbligatoria (quest'ultima doveva rimanere comunque elevata per contrastare l'espansione
dei flussi di cassa del Tesoro).
Dopo aver raggiunto il livello più alto alla fine degli anni
Ottanta (22,5%), la percentuale di riserva obbligatoria è progressivamente discesa,
soprattutto in vista del processo di unificazione monetaria europea.
Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e la riserva
obbligatoria
Dal 1° gennaio 1999 l'UEM (Unione Economica e Monetaria) è
entrata nella terza fase; contemporaneamente, la responsabilità della politica monetaria
dell'area euro è stata affidata Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), composto
dalla Banca Centrale Europea (BCE)e dalle Banche Centrali dei paesi membri.
Fra gli strumenti attivabili dal SEBC per perseguire gli
obiettivi di politica economica vi è appunto la manovra della riserva obbligatoria.
Sfruttando la possibilità offerta dall'art. 19 dello Statuto
SEBC, a tutte le istituzioni creditizie operanti nell'area dell'euro è stato imposto di
mantenere una riserva minima presso le Banche centrali nazionali, riserva calcolata
applicando un coefficiente alle passività nel bilancio delle istituzioni creditizie:
l'obbligo si considera soddisfatto se l'istituzione creditizia mantiene una riserva media
giornaliera, calcolata nell'arco di un mese, almeno pari all'ammontare di riserva dovuto.
È dunque possibile movimentare l'intera riserva purché a fine giornata il conto
riserva/regolamento (il conto su cui la banca mantiene le proprie riserve pressa la
Banca centrale) non presenti saldi negativi.
L'aggregato soggetto a riserva comprende le seguenti
passività: depositi, titoli, di debito emessi, titoli dal mercato monetario. Sono invece
escluse le passività nei confronti della BCE e delle Banche centrali dei paesi
dell'area-euro nonché delle banche soggette alla riserva obbligatoria del SEBC; con
cadenza mensile la BCE pubblica un elenco delle istituzioni soggette al sistema di riserva
obbligatoria. L'aggregato soggetto a riserva si compone di due parti:
- la prima comprende depositi a vista e overnight;
depositi con scadenza predeterminata fino a due anni; depositi rimborsabili con preavviso
fino a due anni; titoli emessi con scadenza predeterminata fino a due anni; strumenti di
raccolta a breve termine (money market papers). Su questa prima parte è dovuta una
riserva nella misura del 2%;
- la seconda comprende depositi con scadenza predeterminata
oltre i due anni; depositi rimborsabili con preavviso oltre i due anni; pronti contro
termine passivi; titoli emessi con scadenza predeterminata oltre i due anni. Su questa
seconda parte non è dovuta nessuna riserva (aliquota dello 0%) ma essa contribuisce al
calcolo della franchigia.
Per non penalizzare eccessivamente le banche minori, è inoltre
previsto che dall'importo così determinato si sottragga una detrazione fissa, pari
a 100 mila euro. Tale detrazione si applica per ogni singola banca assoggettata agli
obblighi di riserva anche se questa si avvale della facoltà della riserva indiretta:
le banche, infatti, possono adempiere agli obblighi della riserva obbligatoria attraverso
una banca intermediaria; la banca intermediaria è responsabile, congiuntamente alle
banche intermedie, del rispetto di obblighi di riserva da parte di queste ultime.
Le riserve minime obbligatorie sono remunerate al tasso
medio delle operazioni di rifinanziamento principali durante il periodo di riferimento.
In caso di mancato rispetto, totale o parziale, degli obblighi di
riserva, la BCE può imporre una delle seguenti sanzioni:
- pagamento di una somma calcolata applicando all'inadempienza un
tasso fino a 5 punti percentuali superiore a quello di rifinanziamento marginale ovvero
pari a due volte lo stesso tasso;
- obbligo della banca inadempiente di costituire un deposito
infruttifero presso la BCE o la Banca centrale nazionale per un importo fino a 3 volte
l'ammontare dell'inadempienza. La durata del deposito non può eccedere quella del periodo
per il quale la banca è risultata inadempiente.
Il Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) e la riserva obbligatoria |
| Soggetti passivi dell'obbligo |
Tutte le istituzioni di credito con
sede in uno Stato membro |
| Aggregato soggetto a riserva |
- tutti i depositi di durata inferiore a 2 anni, titoli di debito,
titoli del mercato monetario. B)
- depositi di durata superiore a due anni, pronti/termine, titoli di
debito superiori a due anni
- Sono escluse le passività:
- verso altra istituzione di credito soggetta al medesimo obbligo;
- verso la BCE;
- verso un'altra Banca centrale.
|
| Aliquota da applicare |
2% sul gruppo A) dell'aggregato: 0% sul
gruppo B) |
| Franchigia |
100.000 euro |
| Periodo di mantenimento |
Dal 24 di ogni mese al 23 del mese
successivo |
| Percentuale di mobilizzazione |
100% (è possibile movimentare l'intera
riserva) |
| Remunerazione |
Tasso medio delle operazioni di
rifinanziamento principale durante il periodo di riferimento |
La mobilizzazione e il mercato interbancario
Rispetto alle precedenti esperienze italiane, risalta subito
la differenza di aliquota. Una percentuale così bassa è stata resa possibile dai vincoli
posti al finanziamento del settore pubblico: il Trattato di Maastricht (attuale art. 101,
ex 104) vieta infatti qualsiasi forma di finanziamento in base monetaria agli Stati e ad
altre istituzioni pubbliche. Il meccanismo di mobilizzazione della riserva, dal
canto suo, ha avuto l'effetto di stabilizzare i tassi d'interesse sul mercato
interbancario. Vediamo brevemente perché.
Le banche possono fronteggiare eventuali momentanee carenze di
liquidità o ricorrendo alla Banca Centrale oppure rivolgendosi ad un altro istituto di
credito sul cosiddetto mercato interbancario; in quest'ultimo caso, una banca con
momentanee eccedenze di liquidità concede un prestito che in genere ha durata brevissima
giungendo a compimento nel giro di un giorno e che per tale motivo si definisce overnight.
Proprio per evitare di dover ricorrere a tali finanziamenti, le
banche oltre alle riserve necessarie per soddisfare il vincolo obbligatorio detengono
ulteriori disponibilità liquide (riserve libere o in eccesso). L'entità di queste
riserve libere dipende essenzialmente dal costo-opportunità del loro mantenimento pari al
rendimento derivante dal possibile impiego alternativo: le banche rinunciano infatti alla
remunerazione che potrebbero ricavare impiegandole in depositi a brevissimo termine (come
l'overnight la cui durata è limitata ad un giorno); pertanto, se il tasso overnight
sale, aumenta il costo-opportunità delle riserve libere e ne diminuisce la domanda.
Con la mobilizzazione la distinzione fra le due tipologie di
riserve non ha più alcun senso (ed infatti ora, a differenza di quanto avveniva in
precedenza, esse confluiscono nell'unico conto di riserva/regolamento presso la
Banca Centrale) poiché le banche possono far fronte agli imprevisti movimentando la
riserva obbligatoria purché rispettino l'obbligo mensile. Con questo margine di manovra
più ampio, le banche possono quindi fronteggiare senza eccessivi problemi eventuali shock
(temporanei) di liquidità sul mercato monetario e non hanno più necessità di ricorrere
all'overnight per rimediare ad eventuali errori di previsione. Questa maggiore
libertà d'azione permessa dalla mobilizzazione comporta due vantaggi:
- La domanda di riserve da parte delle banche dipende essenzialmente
dalla differenza fra tasso overnight atteso e tasso overnight attuale. Se il
tasso atteso è maggiore di quello attuale conviene detenere più riserve: in questo modo,
nei giorni successivi, la banca potrà minimizzare le sue riserve (ed i conseguenti
costi-opportunità).
- L'influenza della BCE si esplica dapprima sui tassi interbancari e
da qui si trasmette al resto del sistema economico. Se il mercato overnight è più
stabile, la banca centrale può trasmettere i propri segnali di politica monetaria senza
che questi subiscano le interferenze momentanee di un mercato eccessivamente volatile.
Fonti normative:
Statuto
del SEBC/BCE (artt. 5, 19, 34) (dal sito della BCE, in inglese)
Regolamenti del Consiglio dell'UE nn. 2531/98 (applicazione di
riserve obbligatorie), 2532/98 (potere della BCE di irrogare sanzioni), 2533/98
(informazioni statistiche) emanati il 23 novembre 1998 (GUCE 27/11/1998)
Regolamento della BCE 2818/98 (applicazione delle riserve minime
obbligatorie) del 1° dicembre 1998 (GUCE 30/12/1998)
Regolamento della BCE 2819/98 (bilancio consolidato delle
istituzioni finanziarie monetarie) del 1° dicembre 1998 (GUCE 30/12/1998).
Comunicato
della Banca d'Italia (modifica della normativa sulla riserva obbligatoria) in G.U.
del 23/8/1999, n. 197 (dal sito del Comune di Jesi)
Bibliografia:
M. ARCELLI, Economia e politica monetaria, Cedam, 1996,
pp. 72 ss.
M. ARCELLI, L'economia monetaria e la politica monetaria
dell'UE, Cedam, 2000, pp. 63 ss.
M. PIFFERI - A. PORTA, La Banca Centrale Europea, Egea, 1999, pp.
100 ss., 153 ss. |