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Dizionario dell\'Unione Europea
Procedura di codecisione art. 251 Trattato CE; artt. 63-83 Regolamento interno del Parlamento europeo; Dichiarazione comune 4 maggio 1999

La procedura di codecisione rappresenta un’assoluta novità in campo legislativo in quanto, per la prima volta, il Parlamento europeo e il Consiglio sono posti sullo stesso piano.
Introdotta dal Trattato di Maastricht è stata notevolmente rafforzata con il Trattato di Amsterdam, che ha trasferito nell’ambito di questa procedura quasi tutte le materie che prima ricadevano sotto l’iter decisionale della cooperazione (v. Procedura di cooperazione) ed ha contribuito allo snellimento del procedimento sopprimendo la cd. terza lettura.
Tale procedura si articola nelle seguenti fasi:
1a fase. Una delle novità del Trattato di Amsterdam riguarda proprio questa prima fase. Secondo il nuovo articolo 251 la proposta legislativa della Commissione viene presentata al Consiglio e al Parlamento europeo, che formula un proprio parere. Se il parere del Parlamento non contiene emendamenti al testo iniziale o se il Consiglio accetta tutte le modifiche proposte, allora l’atto può essere immediatamente adottato saltando tutte le successive fasi. Se ciò non avviene il Consiglio delibera a maggioranza qualificata una posizione comune (v.) che verrà sottoposta all’esame del Parlamento.
Questi può entro tre mesi:
— approvare o non pronunciarsi. In entrambi i casi il Consiglio adotterà l’atto in conformità della posizione comune;
— emendare la posizione comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Consiglio, entro il termine di tre mesi dalla ricezione degli emendamenti, può sia approvare gli stessi (a maggioranza qualificata se questi sono stati accettati dalla Commissione, all’unanimità in caso contrario) ed adottare il testo così emendato, sia avviare una procedura di conciliazione;
— respingere la posizione comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Anche in questo caso è previsto l’avvio di una procedura di conciliazione;
2a fase. In questa fase interviene il Comitato di conciliazione (v.), composto dai membri del Consiglio e dai rappresentanti del Parlamento europeo. Esso ha il compito di predisporre un testo di compromesso, alla cui stesura partecipa anche la Commissione con funzioni di mediatore. Se non è possibile raggiungere questo compromesso, allora il testo è definitivamente abbandonato. Qualora, invece, sia predisposto un testo comune:
— può essere adottato dal Consiglio (a maggioranza qualificata) e dal Parlamento (a maggioranza assoluta) nel termine di 6 settimane dalla scadenza del tempo concesso al Comitato di conciliazione;
— non si riesce a raggiungere un accordo tra Parlamento e Consiglio: di conseguenza il testo è abbandonato.
Nell’originaria formulazione del Trattato di Maastricht il Consiglio poteva (con la cd. terza lettura) esperire un ultimo tentativo per l’adozione dell’atto: riprendendo, a maggioranza qualificata, la sua posizione comune iniziale poteva inserirvi degli emandamenti che tenessero conto delle osservazioni dal Parlamento e avviare nuovamente la procedura ordinaria. Al termine di questo procedimento il testo era approvato se si raggiungeva l’accordo con il Parlamento.
Con l’ampliamento delle materie che rientrano nell’ambito della procedura di codecisione si è reso necessario snellire il già complesso iter; per questo motivo il Trattato di Amsterdam ha soppresso la terza lettura.

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