Adìtio hereditàtis [
Accettazione dell’eredità; cfr. artt. 459 ss., 470 ss. c.c.]
È l’accettazione di un’eredità [vedi
herèditas].
L’acquisizione del patrimonio ereditario si realizzava, in alcune ipotesi, automaticamente (
ipso iure [vedi]), come per gli
heredes sui et necessari [vedi
heres]), coincidendo, quindi anche nel tempo, con la
delatio [vedi].
In altri casi invece, richiedeva l’accettazione (l’
aditio, appunto) da parte del successibile. In particolare, l’(—) era necessaria:
— allorché, mancando
heredes necessarii, l’
hereditas venisse delata [vedi
delatio] a successori
extranei alla
familia [vedi] del defunto [vedi ad es.
adgnatus proximus];
— allorché si trattasse di
bonorum possessor [vedi
bonorum possessio].
L’acquisizione del patrimonio mediante (—) poteva avvenire in due modi:
— mediante
crètio [vedi];
— mediante
pro herede gèstio [vedi].
In
diritto giustinianeo, caduta gradualmente in disuso, e poi abolita, la
cretio, sopravvisse la sola
pro herede gestio, alla quale si aggiunse una forma ulteriore, l’
aditio nuda voluntàte, consistente in una esplicita manifestazione di volontà, posta in essere senza necessità di forme particolari, che ricorda l’
accettazione espressa del diritto civile vigente.
Effetto della (—), in qualunque modo avvenisse, era la confusione tra il patrimonio del
de cuius [vedi] e quello dell’erede.
Per evitare che la confusione potesse danneggiare i diritti dei creditori del
de cuius o quelli dell’erede, ai primi era concessa la
separatio bonorum [vedi], al secondo il
beneficium inventarii [vedi].
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