Annullamento (d. civ.)
In termini generali, è la conseguenza di una situazione patologica che inficia il negozio giuridico.
Deriva da vizi del negozio giuridico indicati tassativamente dalla legge.
Caratteristiche dell'annullabilità, quale forma di invalidità del negozio, sono:
l'efficacia interinale (o temporanea) del negozio annullabile: il negozio, finché non viene annullato, produce tutti i suoi effetti;
la relatività dell'azione: l'() può essere domandato, di regola, soltanto dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge (si parla, invece, di annullabilità assoluta quando la legge prevede che l'azione di () possa essere esperita da qualunque interessato);
l'irrilevabilità d'ufficio del vizio: il giudice non può, senza domanda di parte, rilevare l'annullabilità;
la sanabilità del negozio: il negozio annullabile può sanarsi:
per effetto della prescrizione dell'azione di ();
la prescrittibilità dell'azione (art. 1442 c.c.): l'azione di () è soggetta a prescrizione quinquennale, il cui termine comincia a decorrere dal giorno in cui è cessata l'incapacità legale o la violenza, o è stato scoperto il dolo o l'errore, oppure dal giorno in cui il negozio è stato concluso, negli altri casi di annullabilità (es.: incapacità naturale); è invece imprescrittibile l'eccezione di () (art. 1442, c. 4, c.c.); la natura costitutiva dell'azione di (), in quanto questa mira a modificare una situazione giuridica preesistente: il negozio aveva prodotto i suoi effetti e la sentenza di () li elimina.
L'() ha efficacia retroattiva, ma non pregiudica i diritti dei terzi [Terzo] acquistati a titolo oneroso in buona fede, salvo nel caso in cui l'() dipenda da incapacità legale e salvi, comunque, gli effetti della trascrizione della domanda di annullamento.
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