DETERMINAZIONE n. 47
del 12 ottobre 2000.
Documentazione mediante la quale i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti d’ordine generale per la qualificazione (articolo 17, comma 1, D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34).
Articolo
2, comma 1, lettera o), del D.P.R. 34/2000.
L’Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici
Premesso
che:
1)
l’articolo 17, comma 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n.
34, prevede che
l’Autorità deve stabilire con quale documentazione i soggetti che intendono
qualificarsi dimostrano il possesso dei requisiti d’ordine generale di cui al
medesimo articolo, comma 1, richiesti per la qualificazione;
2)
le SOA (Società Organismo di Attestazione) sono organismi di diritto
privato e, pertanto, il legislatore ha previsto che la prestazione volta alla
qualificazione delle imprese sia resa dalle stesse sulla base di un titolo
contrattuale e sia espletata attraverso accertamenti e controlli, svolti anche
mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante;
3)
nel contratto da sottoscriversi tra impresa e SOA si dovrà fare espresso
riferimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del suddetto D.P.R.
34/2000,
al contenuto delle disposizioni approvate con la presente determinazione;
4)
l’impresa qualificata
dovrà comunicare all’Osservatorio, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del
suddetto D.P.R. 34/2000, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine
generale, previsti dall’articolo 17 del suddetto D.P.R., entro 30 giorni dal
loro verificarsi;
5)
i certificati rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni hanno validità di sei mesi dalla data di
rilascio (articolo 2, comma 3 legge 25 maggio 1997, n. 127), fatti salvi quelli
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni che hanno
validità illimitata;
6)
le condanne previste
dall’articolo 17, comma 1, lettera c), del D.P.R. 34/2000
che incidono sulla
moralità professionale sono quelle relative a fatti cui carattere e contenuto
siano idonei a pregiudicare negativamente il rapporto fiduciario con la stazione
appaltante, in quanto collegabili alla natura delle obbligazioni proprie dei
contratti di appalto;
7)
l’incidenza delle
condanne sull’elemento fiduciario deve essere apprezzata traendo elementi di
valutazione dai concreti contenuti della fattispecie, dal tempo trascorso dalla
condanna e da eventuali recidive.
Considerato
che:
1.
la nuova normativa in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative trova applicazione generale ed obbligatoria solo nei confronti e
da parte di tutti gli uffici della pubblica amministrazione e di soggetti
concessionari e gestori di pubblici servizi, di fatto assimilati, per quanto
concerne la normativa sulla semplificazione, alle pubbliche amministrazioni;
2.
nei rapporti intercorrenti tra soggetti privati è, inoltre, ammissibile
l’applicazione del meccanismo della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà in quanto questo atto può essere usato nei rapporti con la pubblica
amministrazione, in quelli giurisdizionali ed anche nei rapporti
interprivatistici in materia civile e commerciale e si inquadra tra gli atti di
natura non negoziale a carattere certificativo;
3.
il certificato del casellario giudiziale, necessario per la dimostrazione
dell’inesistenza di precedente condanna penale a seguito di dibattimento o di
applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”) per reati che
incidono sulla moralità professionale, qualora rilasciato su istanza
dell’interessato, non riporta tutte le condanne penali per le quali il giudice
ha disposto il beneficio della “non menzione”, nonché le condanne
patteggiate che godono di diritto di tale beneficio (art. 689 c.p.p.), mentre
riporta tutte le condanne, incluse quelle “patteggiate” (art. 688 c.p.p.) se
rilasciato su richiesta diretta delle pubbliche amministrazioni;
4.
il riferimento nell’art. 17, comma 1, lettera c), del D.P.R.
34/2000,
alle sentenze di cui al punto 6 delle premesse non preclude l’applicazione
dell’art. 178 c.p. concernente la riabilitazione, nonché dell’art. 445,
comma 2, del c.p.p. relativo all’estinzione del reato nel caso di sentenza di
applicazione della pena su richiesta (“patteggiamento”);
e
che pertanto:
5.
i singoli requisiti d’ordine generale elencati dall’articolo 17,
comma 1, del D.P.R. 34/2000 dovranno essere dimostrati dai soggetti che
intendono qualificarsi presentando i certificati resi dagli uffici competenti al
relativo rilascio e che detengono le notizie da certificare;
6.
laddove i requisiti non siano dimostrabili con appositi certificati
occorrerà presentare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, circa la inesistenza delle
situazioni previste dallo stesso articolo 17, comma 1;
7.
in ogni caso - a parte innovazioni normative su quanto indicato al
precedente punto 3 o emanazione di chiarimenti di competenza di amministrazioni
pubbliche sulla possibilità di ottenere, su istanza dell’interessato,
certificati con l’indicazione di tutte le condanne - l’Autorità, nello
svolgimento della propria attività di vigilanza, potrà sempre richiedere al
competente ufficio i certificati integrali del casellario giudiziale relativi al
titolare, al legale rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico
di una impresa.
Visto il parere della Commissione Consultiva prevista dall’art. 8, comma 3, della legge 109/94 e successive modificazioni e dall’art. 5, del D.P.R 34/2000 espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000:
DISPONE
a)
il possesso dei requisiti di cui all’articolo 17, comma 1, del D.P.R.
34/2000 è dimostrato con la presentazione dei seguenti documenti:
1) certificati di cittadinanza italiana relativi al titolare, al legale
rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico;
2) comunicazione effettuata, su richiesta del soggetto da qualificare ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, dalla
Prefettura della Provincia in cui risiede o ha sede il suddetto soggetto oppure
certificato della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato con
in calce la dicitura, ai sensi dell’articolo 9 del D.P.R. n.252/98,
“…nulla osta ai fini dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e
successive modificazioni…” e con l’indicazione della specifica attività
di impresa;
3) certificato della cancelleria fallimentare;
4) certificati del casellario giudiziale relativi al titolare, al legale
rappresentante, all’amministratore e al direttore tecnico;
5) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del D.P.R. 20 ottobre
1998, n. 403, rilasciato dal titolare, dal legale rappresentante,
dall’amministratore e dal direttore tecnico attestante l’inesistenza di
sentenze definitive di condanna passate in giudicato per le quali il giudice ha
disposto il beneficio della “non menzione” o di sentenze di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. ovvero
l’elencazione di tali sentenze;
6) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 20 ottobre
1998 n. 403 rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante circa
l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o del paese di provenienza, di errore grave nell’esecuzione di lavori
pubblici, nonché di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell’attestazione di qualificazione.
b) i documenti dei soggetti residenti in Stati dell’Unione Europea sono prodotti secondo la normativa vigente nei rispettivi paesi;
c) i documenti dei soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea sono prodotti secondo la legislazione italiana e, pertanto, secondo
quanto
previsto alla lettera a), fatto salvo per quanto riguarda il certificato di
cittadinanza che è sostituito da quello di residenza ed il certificato di
iscrizione al registro delle imprese presso la competente camera di commercio,
industria, agricoltura ed artigianato che è sostituito da quello di iscrizione
al registro professionale dello Stato di provenienza.
[Si confrontino anche le determinazioni 48/2000, 50/2000, 56/2000 e 6/2001]
Il Segretario Il Presidente