L’opera è una ‘costola‘ della maggiore Raccolta delle Leggi amministrative fondamentali (ed. 2006). Come nel racconto biblico, si presenta strettamente connessa all’opera base di cui rispetta l’assetto, essendo stata pensata, proprio per fornire un aggiornamento a quanti, dovendosi avvicinare al ‘corpus ‘ amministrativo, abbiano l’esigenza di cogliere il dato innovativo in una più vasta ed articolata strutturazione, che solo un’opera già collaudata possiede.
Molteplici sono le novità degne di essere segnalate: D.Lgs. 2006, n. 152 (Codice dell’ambiente); D.Lgs. 2006, n. 156 e D.Lgs. 2006, n. 157 recanti Modifiche al decreto legislativo 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali e al paesaggio; D.Lgs. 2006, n. 159 (Modifiche al codice dell’amministrazione digitale); D.Lgs. 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura); D.Lgs. 2006, n. 163 (Codice degli appalti pubblici); D.Lgs. 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità); D.L. 2006, n. 181, conv. in L. 2006, n. 233 (Riordino della P.C.M. e dei Ministeri); D.L. 2006, n. 223, conv. in L. 2006, n. 248 (Rilancio economico e sociale, spesa pubblica, contrasto all’evasione fiscale); D.L. 2006, n. 262, conv. in L. 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria ).
In fase di stampa sono intervenuti ulteriori provvedimenti necessari per un completo lavoro di integrazione e che sono riportati in Modifiche in corso di stampa, e precisamente: L. 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria 2007); D.L. 27-12-2006, n. 297 (Modifiche al T.U. banca e al T.U. intermediazione finanziaria); D.L. 27-12-2006, n. 299 (Abrogazione del comma 1343 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulla decorrenza del termine di prescrizione per la responsabilità amministrativa); D.L. 28-12-2006, n. 300 (Proroga di termini); D.Lgs. 29-12-2006, n. 303 (Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del T.U.B. e del T.U.F. ).
Un discorso a parte merita, infine, la Finanziaria 2007 (L. 27-12-2006, n. 296).
Perpetuando una prassi che ormai mostra tutti i suoi limiti, il Governo ha predisposto una Finanziaria di un solo articolo, ma con oltre 1300 commi; si spazia dagli apicultori che attuano la pratica del nomadismo, ad interventi strutturanti, in settori vitali.
Su alcuni di questi vale comunque richiamare l’attenzione per l’intrinseco rimando alla Raccolta che qui si va ad integrare.
Così, ex pluris , per quanto attiene alle opere pubbliche: in linea con la più marcata sussidiarietà (ora richiamata anche in Costituzione), si è prevista, ad esempio, la possibilità per i Comuni di deliberare l’istituzione di un’imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dagli stessi Comuni; sempre a tali enti si è anche demandato l’esercizio diretto delle funzioni catastali loro attribuite (dall’articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).
In espansione dell’intento riformante la p.A., si è inteso inoltre razionalizzare gli spazi complessivi di utilizzo degli immobili in uso governativo e ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato tramite la determinazione di obiettivi annuali (appunto) di razionalizzazione da parte delle amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato. Importante ricaduta di tale azione riallocativa delle risorse immobiliari è la predisposizione della individuazione dei beni di proprietà dello Stato per i quali si renda necessario l’accertamento di conformità delle destinazioni d’uso esistenti per funzioni di interesse statale, oppure della dichiarazione di legittimità per le costruzioni eseguite ovvero realizzate in tutto o in parte in difformità dal provvedimento di localizzazione.
Una rilevante traccia evolutiva nella gestione dei beni pubblici si coglie ancora nella disposizione per cui i beni immobili di proprietà dello Stato possono essere concessi o locati a privati, a titolo oneroso, per un periodo non superiore a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso finalizzate allo svolgimento di attività economiche o attività di servizio per i cittadini, ferme restando le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Il centro del notevole programma di rimodellamento delle strutture burocratiche della amministrazione pubblica è comunque individuabile nella riorganizzazione, fra l’altro, degli uffici dirigenziali ovvero la disciplina della razionalizzazione degli acquisti delle pp.AA.
Con riferimento al personale pubblico, si ricorda ancora la soppressione della Scuola superiore della p.A. e la sua sostituzione con l’Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti della p.A.
Sul versante penalistico, sono stati ampliati i casi di confisca anche ove vi sia stata condanna per reati contro l’amministrazione pubblica, con la modifica dell’art. 12sexies della L. 8 agosto 1992, n. 356.
In relazione al processo ed ai suoi tempi, va segnalata la modifica della disciplina per la domanda di equa riparazione per violazione dei termini ragionevoli di sua durata, con l’eliminazione della competenza del presidente del Consiglio dei ministri.
Molto estesa, sotto altro versante, è la manovra volta a riparare i danni derivanti da una scorretta gestione del territorio (con gli abusi edilizi), ovvero dalla scriteriata politica (sinora attuata) in tema di rifiuti solidi e di sprechi energetici.
Immancabili e espanse sono poi – come per ogni Finanziaria – le parti destinate al Servizio sanitario nazionale, a quello farmaceutico, alla scuola ed università, alle imprese, al mondo del lavoro.
Si tratta di un lungo elenco che viene a modificare punti nodali del quadro generale di riferimento: per tutti, vale il rimando ai singoli titoli e capi della Raccolta ora aggiornata, attraverso cui è possibile orientarsi in tale complessa ricostruzione normativa.
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