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Differenza fra tasse e imposte
Chiariamo alcuni concetti fondamentali
Sappiamo che lo Stato ricorre ad entrate, sia di natura pubblica sia di natura privata, per far fronte alla proprie finalità istituzionali (esigenze di
spesa e intervento nell'economia), garantendo così a tutti i soggetti la fruizione di determinati servizi essenziali, quali ad esempio l'istruzione,
l'assistenza sanitaria, i trasporti, l'ordine pubblico ecc.
La stragrande maggioranza di queste entrate è di natura fiscale, ossia è conseguita
attraverso l'istituzione, l'imposizione e la riscossione dei tributi.
I tributi sono prestazioni patrimoniali coattive, di regola pecuniarie, stabilite dallo Stato - in forza della propria sovranità - con legge o con atti ad
essa equiparati (decreti leggi e decreti legislativi).
Ciò detto, è necessario evidenziare che i tributi si differenziano tra loro a seconda del presupposto (ovvero della situazione, del fatto o
dell'evento, comunque lo si voglia chiamare) a cui la legge ricollega la loro nascita. I fatti che determinano il sorgere dell'obbligazione tributaria
sono tra loro molto diversi, anche se tutti sono suscettibili di valutazione economica.
Nel linguaggio corrente i termini tassa, contributo e imposta vengono spesso utilizzati in modo equivalente, ma in realtà, in sede giuridica, tali
espressioni individuano tributi tra loro molto diversi. Vediamoli di seguito nei loro elementi essenziali.
La tassa è un tributo che il singolo soggetto è tenuto a versare in relazione ad un'utilità che egli trae dallo svolgimento di un'attività statale e/o
dalla prestazione di un servizio pubblico (attività giurisdizionale o amministrativa) resi a sua richiesta e caratterizzati dalla "divisibilità", cioè dalla
possibilità di essere forniti a un singolo soggetto.
In sostanza è una prestazione patrimoniale dovuta in relazione all'espletamento di un servizio svolto su espressa richiesta del soggetto
contribuente.
A titolo esemplificativo si possono menzionare la tassa per la raccolta dei rifiuti, la tassa scolastica, la tassa sulle concessioni governative, la
tassa per l'occupazione di spazi e arre pubbliche ecc.
La tassa non deve essere confusa con le tariffe versate dall'utente per la fruizione di determinati servizi pubblici quali, ad esempio, il trasporto
ferroviario, il servizio postale e telefonico, le forniture dei gas, elettricità e acqua e così via; in questi casi, infatti, si è di fronte a veri e propri
corrispettivi (prezzo) di natura contrattuale e non legale, mentre la tassa è un tributo e, come tale, può essere stabilita solo con legge.
L'imposta si caratterizza per il fatto che il suo presupposto - evento valutabile economicamente - è realizzato dal soggetto passivo e non
presenta alcuna relazione con lo svolgimento da parte dell'Ente pubblico di una particolare attività o di un servizio.
Così, ad esempio, è l'operaio, e /o il dirigente che, prestando la loro attività alle dipendenze di un'impresa, pongono in essere il presupposto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero, facendo un altro esempio, è
l'imprenditore che svolgendo un'attività produttiva realizza personalmente il fatto (attività d'impresa) dal quale deriva l'obbligazione d'imposta.
Ancora, chi è il proprietario di un immobile, e quindi è titolare di un bene che produce un reddito (rendita fondiaria o canone di locazione), è
soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche (salvo che l'immobile non sia configurabile come abitazione principale) e all'imposta
comunale sugli immobili (ICI). L'imposta può presentare caratteristiche diverse a seconda degli eventi economici che ne impongono
l'applicazione e conseguentemente può essere suscettibile di differenti classificazioni (dirette e indirette, generali o speciali, personali o reali,
proporzionali, progressive e regressive ecc.).
Fonte: Alessandro Balestrino - Maria Pierro, Scienza
delle finanze e Diritto Tributario, Edizioni Simone 2002
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