Edictum de coniungèndis cum emancipàto lìberis èius
Edictum prìncipis [vedi
constitutiònes principum] risalente alla fine del
periodo classico; stabilì che, nei casi in cui il
de cùius [vedi] avesse emancipato un
filius [vedi
emancipàtio], mantenendo come assoggettati alla sua patria potestà i
nepòtes (cioè i figli dell’emancipato), questi ultimi avevano diritto di partecipare alla
bonòrum possèssio [vedi] in qualità di figli
liberi del soggetto emancipato (e non quali
herèdes sui).
Ciò comportava che all’
emancipato dovesse essere attribuita una sola quota del patrimonio ereditario e che essa dovesse essere ulteriormente suddivisa tra i
nepotes del
de cuius, cioè tra i figli dell’emancipato. Tuttavia ai “
nepotes in potestate avi” divenuti “
sui iuris” alla morte del “
de cuius”, spettava metà di tale quota.