Èmptio non tòllit locàtum [
L’acquisto non sopprime la locazione]
Fondamentale principio giuridico, in virtù del quale l’acquirente di un bene (che il venditore aveva in precedenza dato in locazione [vedi
locàtio-condùctio]) è tenuto a rispettare il contratto di locazione stipulato dal suo dante causa con un terzo.