Erràntis nulla volùntas est [
La volontà di chi erra è nulla]
Massima coniata in
diritto postclassico in tema di errore [vedi
èrror]: indicava che il soggetto, vittima di un
error, che lo avesse indotto alla stipula di un negozio giuridico, non manifestava in realtà alcuna volontà negoziale.
Si riteneva, infatti, che un negozio derivato da un errore di fatto scusabile era inutilizzabile.