Evčntus dŕmni [lett. “
evento di danno”]
Requisito necessario per l’esperibilitŕ dell’
ŕctio Pauliŕna [vedi]: consisteva in una situazione irreparabile di insolvenza del debitore, non generica ma sussistente in concreto. Si č rilevato in dottrina che l’(—) poteva, pertanto, esser ravvisato soltanto se, a carico del debitore, si fosse aperto un procedimento di
měssio in bňna [vedi]
rči servŕndć causa.