Àctio pœnàlis, reipersecutoria, mixta [
Azione penale]
La distinzione tra queste tre categorie di azioni era relativa all’oggetto della pretesa.
Le
actiones pœnales tendevano ad ottenere il pagamento di una ammenda pecuniaria (
pœna) all’attore da parte del responsabile di un atto illecito; generalmente l’ammenda consisteva in un multiplo (
actiones in duplum, triplum,
quadruplum) del valore della
res [vedi]. Quando il criterio della
res non soccorreva, né la
pœna era altrimenti fissata, essa era determinata, con valutazione discrezionale, dal giudicante. Potevano concorrere con le
actiones reipersecutoriæ.
Le
actiones reipersecutoriæ tendevano ad ottenere il controvalore di ciò che spettava all’attore. Avevano quindi funzione risarcitoria e non punitiva.
Le
actiones mixtæ erano, invece, rivolte ad ottenere sia il pagamento della
pœna che il versamento del controvalore. In pratica le
actiones mixtæ non potevano concorrere con le
actiones reipersecutoriæ né con le
actiones pœnales (di cui, in realtà, sono una specie peculiare), svolgendo la funzione sia delle une che delle altre.