Attività ammesse al mutuo riconoscimento Direttiva 15 dicembre 1989, n. 89/646/CEE; Direttiva 10 maggio 1993, n. 93/22/CEE
Sono tutte quelle
operazioni bancarie, finanziarie o assicurative che possono essere esercitate (anche in un altro Stato membro) da qualunque banca, o altro intermediario finanziario che ha sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro della Comunità europea. I servizi indicati tra quelli ammessi al mutuo riconoscimento possono essere offerti senza dover richiedere la preventiva autorizzazione delle autorità di vigilanza del paese in cui si intende operare.
Tali servizi possono essere offerti sia in regime di
libera prestazione di servizi (v.) che avvalendosi del
diritto di stabilimento (v.).