Àctio præscrìptis vèrbis
Azione esperibile dal contraente che avesse adempiuto l’obbligazione (derivantegli da una convenzione innominata [vedi
conventiònes sine nòmine]), al fine di ottenere la controprestazione.
Secondo la dottrina prevalente, detta azione (altresì denominata
àctio incèrti, civilis incerti ovvero
in fàctum civilis), fu introdotta nel sistema giuridico romano in
epoca postclassica-giustinianea.