Nave (d. internaz.)
() da guerra
Nel diritto internazionale le () da guerra sono considerate da parte della dottrina territorio flottante dello Stato e, come tali, godono di particolari privilegi e immunità. Lo Stato che consenta in tempo di pace l'ingresso delle () di un altro Stato nelle proprie acque territoriali [Mare territoriale] non può svolgere alcuna attività di ispezione o di comando nei confronti delle stesse. Inoltre, i membri dell'equipaggio delle () sono sottratti alla giurisdizione dello Stato territoriale anche per ciò che concerne gli atti compiuti a terra per causa di servizio, oltre che per quelli avvenuti a bordo.
() mercantili o private
Esse si differenziano dalle () da guerra perché spesso appartengono a privati e svolgendo attività di carattere economico, commerciale e turistico sono estranee all'esercizio di funzioni pubbliche.
Esse in alto mare sono sottoposte all'esclusivo potere dello Stato di bandiera, mentre nelle acque territoriali straniere subiscono limitazioni e restrizioni diverse rispetto a quelle militari. Alle () in tempo di guerra sono imposte restrizioni particolari.
() ospedale
Per le norme di diritto bellico (III e IX Convenzione dell'Aia, II Convenzione di Ginevra etc.) vige un obbligo per le potenze belligeranti sulla cattura o violenza delle () appartenenti al nemico.
Le () sono tenute ad alcuni adempimenti che ne garantiscono l'immediata riconoscibilità (superfici esterne dipinte di bianco con croce rossa) e la totale estraneità al conflitto (non possono trasportare truppe in assetto di combattimento, armi, mezzi militari etc.). È concesso, infine, ai belligeranti su di esse il diritto di visita.