Fenus (od usurae)
Interessi relativi ad una somma di danaro (“
sors”) da corrispondersi periodicamente ed anticipatamente.
Le “
usurae” erano calcolate in base all’ammontare della somma di denaro e della durata della sua obbligazione.
Le “
XII tabulæ” stabilirono che non potessero pattuirsi “
usuræ” in misura superiore ad un’“
uncia” (1/12) del capitale per ogni mese (c.d. “
fenus unciarum” pari al 100% annuo).
La legislazione repubblicana ribassò il tetto massimo ad un centesimo al mese (ad “
centesimæ usuræ” pari al 12% annuo).
La legislazione postclassica cristiana e giustinianea ridussero ulteriormente il tasso di interessi.
Giustiniano vietò il c.d. “
anatocismus” [vedi], cioè la produzione di interessi da parte degli interessi maturati mensilmente.