Àctio quanti minòris (vel æstimatòria) [cfr. art. 1492 c.c.]
Azione, appartenente alla categoria delle
actiones ædiliciæ [vedi]; era esercitabile in caso di vizi, occulti o meno, della cosa oggetto di una compravendita avvenuta nei pubblici mercati (animali, schiavi), entro
sei mesi dalla scoperta del vizio, per ottenere una riduzione del prezzo pagato.
L’editto degli edili curuli [vedi
ædìlitas] imponeva, al venditore di schiavi od animali, la prestazione di una garanzia per l’evizione (si trattava di una
stipulàtio [vedi] in
duplum, cioè comportante la condanna al doppio del valore della cosa evitta): se la garanzia era stata realmente prestata, l’(—) era esercitabile entro un anno.
Per quanto riguarda l’evoluzione dell’azione, occorre precisare che la
giurisprudenza classica considerò la garanzia per i vizi connaturata a tutti i casi di compravendita, ritenendo che potesse essere sempre fatta valere con l’
actio empti [vedi].
Si distingueva, comunque, tra due casi:
— se il venditore era a conoscenza dei vizi della
res, era tenuto al risarcimento del danno;
— se il venditore non era a conoscenza dei vizi della
res, era tenuto alla restituzione od alla riduzione del prezzo.
L’attuale disciplina della vendita prevede regole analoghe.