Breve
Documento diplomatico contenente il riassunto del giuramento, che all’atto della costituzione di un
comune [
vedi Comune medievale] veniva scambiato reciprocamente tra il capo del comune da un lato ed i cittadini dall’altro.
Subito dopo l’elezione del
console [
vedi] o, a partire dalla fine dell’XII secolo, del
podestà [
vedi], questi giurava dinanzi all’assemblea cittadina, esponendo un programma della propria condotta e del futuro lavoro, che sempre doveva essere finalizzato al perseguimento del bene comune. Al giuramento del capo del Comune (
sacramentum consulum) seguiva quello del popolo (
sacramentum populi o
juramentum sequendi). Ciascun capofamiglia, a nome del proprio gruppo parentale, prometteva al console (o al podestà) l’osservanza delle regole della comunità, il rispetto della pace pubblica e la collaborazione nel perseguimento dell’interesse collettivo.
Il (—) in genere integrava il nucleo originale dello
statuto comunale [
vedi Statuti comunali].