Fiscus Cæsaris [
Fisco dell’imperatore]
L’espressione indicò, in origine, il patrimonio semi-pubblico, appartenente all’imperatore, che si affiancò all’
ærarium [vedi], come conseguenza della duplicazione delle strutture governative che caratterizzò il periodo del Principato.
In una prima fase, il (—) fu considerato come patrimonio privato del
prìnceps [vedi] e venne gradualmente assimilato all’
ærarium,
pur restandone, almeno fino al
diritto classico, formalmente distinto; l’assimilazione fu completa, ed i due enti unificati nell’unico
fiscus Cæsaris, in
diritto postclassico.
Quest’ultimo inoltre, mostrò la tendenza a considerare il (—) (ricomprendente anche l’
ærarium) come autonomo soggetto giuridico: pur appartenendo al
princeps, il (—) non era considerato come suo patrimonio (non essendo trasmesso, a titolo ereditario, agli eredi del
princeps defunto, ma attribuito al successore). Finché la presa di possesso del successore non avveniva, il (—) si considerava, nei confronti dei cittadini, come soggetto dotato di autonoma personalità.