Àctio ratiònibus distrahèndis
Azione prevista dalla legge delle XII Tavole [vedi
lex XII Tabulàrum], ed esercitabile dal
pupillus [vedi] nei confronti del
tutor legitimus [vedi], una volta cessata la tutela. L’azione mirava ad ottenere un rendiconto della gestione del patrimonio pupillare separato rispetto al rendiconto del patrimonio appartenente al tutore: se fosse risultato che il
tutor aveva distratto in suo favore cespiti patrimoniali e proventi di gestione appartenenti al
pupillus.
Egli era condannato
in duplum, cioè al pagamento del doppio del valore dei beni di cui si era impadronito.
L’(—) rientrava, pertanto, tra le
actiònes pœnales [vedi
actio pœnalis, rei persecutoriæ, mixtæ].
In dottrina si ritiene che, nel
periodo classico, il regime dell’(—) divenne generalmente applicabile a tutti i tipi di tutori.
La fattispecie che determinava l’esercizio dell’(—) risultava essere, in sostanza, una particolare configurazione di
furtum [vedi].