Autorità amministrative indipendenti (d. amm.)
Sono enti od organi pubblici creati dal legislatore al fine di garantire un'esigenza di autonomia ed imparzialità, diversamente atteggiata in funzione del momento politico e delle caratteristiche operative necessarie, in settori economici e sociali nevralgici cui esse sono preposte.
Sono dotate di sostanziale indipendenza dal Governo, caratterizzate da autonomia organizzatoria, finanziaria e contabile, e dalla mancanza di controlli e di soggezione al potere di direttiva dell'esecutivo, fornite di garanzie di autonomia nella nomina, nei requisiti soggettivi e nella durata delle cariche dei vertici.
Esse svolgono una funzione di regolamentazione e tutela di interessi di rilievo costituzionale (ad es. l'obiettività dell'informazione, la libertà di concorrenza, il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, il diritto alla riservatezza etc.) che vengono in rilievo in settori e materie nei quali il contemperamento degli opposti interessi si presenta particolarmente delicato. Ciò spiega l'attribuzione di un'ampia autonomia che consente a tali organismi di svolgere in modo imparziale la propria attività, evitando pericoli di condizionamento da parte del potere politico, del potere economico o di gruppi di pressione.
Tra le () ricordiamo: l'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali, l'Autorità garante per l'energia elettrica e il gas, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni etc.