Àctio Rutiliàna [
Azione Rutiliana]
Azione (così denominata dal nome del pretore Rutilio che per primo la iscrisse nel proprio editto) esperibile dal
bonòrum èmptor [vedi] per ottenere il pagamento dei crediti vantati dal fallito, ancora vivente, nei confronti dei propri debitori.
Il pretore, seguendo lo schema dell’
actio ficticia a trasposizione di soggetti
[vedi
actio ùtilis], concedeva l’azione facendo figurare nella
intèntio [vedi] il nome del “fallito” e nella
condemnàtio [vedi] quello del
bonòrum èmptor, che, quindi, si avvantaggiava in concreto del provvedimento, potendo agire in proprio contro debitori non suoi.