Curia diocesana can. 469-474 c.j.c.
Insieme degli organismi e delle persone che aiutano il
Vescovo diocesano nel governo di tutta la
diocesi e cioè:
— nel dirigere l’
attività pastorale;
— nel curare l’
amministrazione della diocesi;
— nell’esercitare la
potestà giudiziaria.
La nomina di tutti coloro che svolgono un ufficio nella (—) spetta al Vescovo il quale, ove ne ravvisi l’opportunità (specie trattandosi di diocesi molto vaste e popolose), può nominare un
Moderatore di curia, con l’incarico di coordinare le attività che riguardano la trattazione degli affari amministrativi e curare che gli altri addetti alla (—) svolgano fedelmente l’ufficio loro affidato.
Il Vescovo, se ritiene che ne venga maggiormente favorita l’attività pastorale, può anche costituire un
consiglio episcopale composto dai
Vicari generali e dai
Vicari episcopali.