Àctio sepùlchri violàti [
Azione per la violazione del sepolcro]
Azione concessa contro chi violava l’altrui sepolcro per seppellirvi un membro della propria famiglia o un estraneo.
Se l’azione veniva esperita dal titolare del sepolcro, la pena ammontava ad una somma di danaro determinata
equitativamente dal giudice; se, al contrario, il titolare del sepolcro non esperiva l’azione, essa diveniva
azione popolare e la pena era pari alla
somma fissa di 100.000 sesterzi.
La fattispecie rientra nell’ambito delle obbligazioni
quasi ex delicto [vedi
obligatiònes quasi ex delicto].