Decreti generali can. 29-33 c.j.c.
Fonti generali del diritto canonico che costituiscono una novità rispetto alla codificazione precedente.
In essi rientrano:
— i (—) propriamente detti con i quali il legislatore competente (o, per sua delega, chi gode della sola potestà esecutiva) impartisce disposizioni comuni e generali a una comunità determinata; essi hanno, a tutti gli effetti, valore di legge e della legge seguono la dinamica e la procedura: ne sono un esempio i
decreti disciplinari dei
Concili ecumenici e dei Concili provinciali ed i
decreti delle
Conferenze Episcopali;
— i (—)
esecutivi, emanati dall’autorità esecutiva per determinare in modo più dettagliato ed analitico le modalità di attuazione della legge e per sollecitarne l’osservanza. Hanno natura amministrativa e possono considerarsi come dei
regolamenti di attuazione o di esecuzione. Sono strettamente connessi con la legge cui si riferiscono e, di conseguenza, cessano di aver vigore se tale legge viene meno.