Inadimplènti non est adimplèndum [
Chi è inadempiente non ha diritto all’adempimento della controprestazione]
Principio di derivazione romanistica e tuttora applicato in materia di obbligazioni; in virtù di esso il soggetto tenuto, in base ad un contratto a prestazioni corrispettive, ad adempiere una prestazione, può rifiutare l’adempimento se la controparte non abbia a sua volta adempiuto la propria obbligazione [vedi
excèptio inadimplèti contractus;
exceptio non rite adimplèti contractus]