Inædificàtio [cfr. artt. 934 ss. c.c.]
Modo di acquisto a titolo originario del
domìnium ex iùre Quirìtium [vedi], consistente nell’accessione di un cosa mobile ad una cosa immobile [vedi
accèssio].
In particolare, l’(—) aveva luogo qualora taluno avesse realizzato una costruzione su di un fondo, con materiale altrui: in questo caso il titolare del
dominium ex iure Quiritium sul fondo acquistava automaticamente, per effetto dell’ultimazione della costruzione, il
dominium sulla costruzione stessa, ma non sui materiali impiegati per la sua realizzazione; tuttavia il proprietario dei materiali non poteva recuperarli con una
rei vindicatio [vedi] fino a che l’edificio rimaneva in piedi; solo se l’edificio andava in rovina, o perdeva la sua natura unitaria, egli poteva rivendicarne la proprietà.
Sulla costruzione insisteva una doppia posizione proprietaria:
— del titolare del fondo, finché la costruzione stava in piedi;
— dal proprietario dei materiali, se la costruzione veniva meno.
Finché la costruzione resisteva era vietato a chiunque separare i materiali dal fondo, in virtù di una norma risalente alla legge delle XII Tavole [vedi
lex XII Tabulàrum]: l’ipotesi originaria riguardava l’impossibilità di rivendicare il
tìgnum iùnctum (cioè le travi degli edifici o i pali della vigna). In via di interpretazione si ritenne che il
tignum iunctum fosse qualsiasi materiale da costruzione.
Il proprietario del fondo non doveva nessun corrispettivo per il godimento che gli derivava dai materiali: solo nel caso in cui li avesse sottratti furtivamente, doveva subire un
actio pœnalis [vedi]
in duplum, l’
actio de tigno iuncto [vedi].