In bònis habère [
Proprietà bonitaria o
pretoria]
Istituto tipico del diritto romano del
periodo classico (pur se di origini anteriori); consisteva in una “situazione attiva di un rapporto assoluto reale in senso proprio, a carattere sostitutivo del
domìnium ex iùre Quirìtium [vedi] e prevalente su quest’ultimo in caso di conflitto”.
Fu configurato come un’autonoma figura di proprietà, caratterizzata dalla tutela che il pretore accordava ai soggetti che acquistavano cose in violazione dei dettami del
ius civile [vedi]; si pensi, ad es., all’acquisto di una
res màncipi [vedi] conseguita mediante
tradìtio [vedi]. Il pretore tutelava l’acquirente (anche nei confronti del
dòminus ex iure Quiritium), fingendo trascorso il
tèmpus ad usucapiònem [vedi], attraverso l’
àctio Publiciàna [vedi].
Nel caso che l’alienante esperisse la
vindicatio, fu concessa all’accipiente una
exceptio rei venditæ et traditæ, allo scopo di paralizzare l’azione, se risultasse provato che la cosa era stata oggetto di una compra-vendita ed era stata
liberamente consegnata dal compratore al venditore.