Àctio ùtilis
Categoria di azioni utilizzate per uno scopo analogo, ma non del tutto identico, a quello originario, onde disciplinare casi non previsti dal
ius civile. L’impiego delle
actiones utiles consentì, pertanto, di tutelare situazioni nuove, sfornite di una propria disciplina.
In concreto si ricorreva a tre espedienti:
— la
trasposizione di soggetti, consistente nell’indicazione di “un soggetto come titolare della pretesa o dell’obbligo ... e nella designazione di un altro come titolare del corrispondente potere o della corrispondente soggezione”: si poteva così, ad esempio, nelle c.d.
actiones adiectìciæ qualitàtis [vedi], condannare, al pagamento dei debiti contratti dal
filius o dal
servus, rispettivamente il
pater familias [vedi] od il
dòminus [vedi];
— la
finzione di un requisito civilistico (c.d.
fictiònes iùris civilis o anche
actiones ficticiæ), consistente nel dare fittiziamente per esistente un requisito in realtà mancante richiesto dal
ius civile: si pensi al caso in cui si considerava — al limitato scopo di tutelare i creditori del soggetto adottato o della donna convenuta
in manum — fittiziamente come non avvenuta la
càpitis deminùtio [vedi] (
rescissa càpitis deminutiòne);
— la
creazione di azioni nuove ad imitazione di altre esistenti per casi analoghi: si pensi alle
actiones ad exemplum [vedi
àctio ad exèmplum]
actionis legis Aquiliæ, che il
prætor soleva concedere in casi di
damnum iniuria datum [vedi], altrimenti non tutelati, secondo una rigorosa interpretazione della
lex Aquilia de damno [vedi].