Indìgnitas [
Indegnità; cfr. artt. 463 ss., 801-802 c.c.]
Era una causa impeditiva della successione
mòrtis càusa ed operava nei confronti del soggetto che si fosse macchiato di gravi colpe verso il
de cùius [vedi]: caso tipico era quello del soggetto che avesse ucciso il
de cuius.
Tutto ciò che era sottratto al soggetto indegno, era attribuito all’
æràrium [vedi] o, successivamente in
età postclassica, al
fiscus Cæsaris [vedi].
Si è rilevato, peraltro, in dottrina, che l’(—) non fu, in diritto romano, un istituto unitario, essendo disciplinato di volta in volta in relazione a casi concreti, cioè per ovviare a situazioni dalle quali di volta in volta (ed a seconda dei mutati costumi) si ritenne potesse derivare indegnità a succedere (es. per l’erede che avesse sottratto beni ereditari ai legatari etc.).