Infàmia [
Infamia]
Causa minoratrice della
capacità [vedi], consistente nella perdita della
publica æstimàtio (pubblica stima).
L’(—) poteva essere:
—
mediata: seguiva alla condanna per delitti infamanti (
furtum,
iniuria,
rapina [vedi]) o a giudizi civili basati sulla
bona fides [vedi] (es.
àctio pro socio,
depositi,
mandàti,
accusàtio suspècti tutòris [vedi]);
—
immediata: colpiva la persona senza necessità di giudizio. Era il caso della vedova che si risposava senza rispettare il
tèmpus lugèndi [vedi] o di coloro che esercitavano determinati mestieri considerati infamanti (ad es. lenocinio, attività gladiatoria e teatrale), degli esclusi dall’esercito per
ignomìnia [vedi].
I soggetti colpiti da (—) non potevano
postulàre pro àliis (rappresentare in giudizio altre persone) e perdevano il
iùs suffràgii (diritto di voto) e il
ius honòrum (possibilità di accedere a cariche pubbliche).
L’(—) era conseguenza normale della
bonòrum vendìtio [vedi]