Ìnfans [
Infante]
Era così definito, in diritto romano, colui che non sapeva ancora parlare.
Gli
infàntes erano considerati del tutto incapaci d’agire, considerato che per la maggior parte degli atti giuridici era prevista (almeno fino al
diritto postclassico) la forma orale; in proposito i giuristi dell’
età classica ritenevano che si dovesse valutare caso per caso se un soggetto fosse (—), mentre Giustiniano stabilì che fossero considerati
infantes tutti i soggetti di età non superiore a 7 anni.
I bambini che avevano circa 7 anni, erano detti
infantiæ proximi.
Il
diritto giustinianeo collegò una limitata capacità d’agire al raggiungimento della pubertà [vedi
pubèrtas]; in particolare:
— l’
infantia mìnor (fino a 7 anni) era sempre considerato totalmente incapace;
— l’
infantia màior (da 7 a 12 o 14 anni) era considerato capace talvolta, limitatamente [vedi
infantia maiòres];
— il
minore di 25 anni era tutelato dalla disciplina della
lex Plætoria [vedi], che aveva concesso un’
àctio populàris [vedi], esercitabile contro chi avesse approfittato dell’inesperienza del minore durante la stipulazione di un contratto.