In incèrtam persònam [cfr. artt. 1401 ss. c.c.]
Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per indicare i contratti per persona da nominare, quelli, cioè, nei quali una delle parti si riserva la facoltà di nominare, successivamente alla stipula del contratto, la persona che in concreto è destinataria dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
La dichiarazione di nomina viene definita
elèctio amici [vedi].