Àctio utilis suo nomine
Azione concessa, nel II sec. d.C., da
Antonino Pio [vedi] all’acquirente di un complesso ereditario per permettergli di agire a proprio nome contro i debitori ereditari.
Più tardi l’(—) fu estesa ad altri casi fino a divenire generale nel diritto giustinianeo.
La (—) consentì l’attuazione della
cessio crediti [vedi] che fu realizzata fino al II sec. d.C. in modo indiretto. L’effetto pratico della
cessio era conseguita in via giudiziaria attraverso la
procuratio in rem suam [vedi]: cioè il creditore nominava
procurator il cessionario, dandogli il potere di perseguire il ceduto per l’adempimento, ma dispensandolo dalla resa dei conti.
Due erano gli inconvenienti:
1) la scadenza automatica della
procuratio alla morte di una delle parti;
2) sino al momento della
litis contestatio [vedi] il cedente rimaneva creditore: di conseguenza egli poteva agire indipendentemente dal procuratore cessionario.
A questi inconvenienti cercò di porre rimedio l’(—).