In ìntegrum restitùtio
Mezzo complementare della procedura formulare [vedi
processo per formulas].
Con la (—) il magistrato, ritenuta l’iniquità di un determinato mutamento giuridico, ripristinava la situazione giuridica preesistente.
Il pretore, valutato attentamente il caso propostogli (
causa cògnita), emanava un decreto di restituzione, oppure
denegava una certa azione [vedi
denegàtio actiònis].
A volte la (—) poteva essere realizzata mediante un’
àctio fictìcia [vedi], che in
epoca classica costituì unitamente all’
interdìctum fraudatòrium [vedi] un mezzo revocatorio: nel
diritto giustinianeo, fu, congiuntamente a quest’ultimo, inquadrata nell’ambito dell’
actio Pauliàna [vedi].